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Ordinanza

Ordinanza n. 3615/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile ad uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile ad uso sportivo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità del provvedimento e ha rappresentato, ai fini del periculum in mora, il pregiudizio derivante dalla preclusione all'utilizzo delle armi per finalità sportive. L'amministrazione si è costituita in giudizio. Il giudice ha valutato i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il provvedimento di revoca fosse adeguatamente motivato e che la situazione di accesa conflittualità familiare fosse idonea a fondare la valutazione di inaffidabilità del ricorrente rispetto alla detenzione di armi. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato circostanze specifiche dimostrative di un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito; in particolare, la paventata impossibilità di utilizzare le armi a scopo sportivo non è stata ritenuta dirimente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; la sospensione è stata negata per l'insussistenza dei requisiti di legge.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una situazione di accesa conflittualità familiare può legittimare la valutazione di inaffidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi e sostenere la revoca del titolo, quando il provvedimento risulti adeguatamente motivato.
  • La mera preclusione all'utilizzo delle armi per finalità sportive non dimostra, di per sé, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora; il ricorrente deve allegare circostanze specifiche e concrete.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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