Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1083/23

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 24 September 2025. — XH v European Commission. — Civil service – Officials – Investigation conducted by OLAF – Transfer for the duration of the investigation – Article 7(1) of the Staff Regulations – Request for assistance – Request for the use of documents under Article 19 of the Staff Regulations – Action for annulment – Act not open to challenge – Preparatory measure – Failure to follow the pre-litigation procedure – Partial inadmissibility – Interests of the service – Equivalence of posts – Liability. — Case T-1083/23

Giurisprudenza europea62023TJ1083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della funzionaria OLAF contro il trasferimento provvisorio disposto durante un’indagine interna e contro le decisioni accessorie su assistenza e uso di documenti. Ha dichiarato irricevibili le censure contro le misure investigative di OLAF, perché meramente preparatorie, e quelle contro il diniego di assistenza e di uso dei documenti, per mancato previo reclamo. Nel merito, ha ritenuto il trasferimento giustificato dall’interesse del servizio, compatibile con l’equivalenza dei posti e non assimilabile a una sanzione mascherata. Ha infine respinto la domanda risarcitoria, con condanna alle spese.

Impugnabilità di una trasferimento provvisorio disposto da OLAF durante un’indagine interna e limiti di ricevibilità delle domande connesse (assistenza, uso di documenti e contestazione di atti preparatori).

La questione giuridica

Se fossero impugnabili, in via autonoma, gli atti preparatori e le misure investigative di OLAF adottati nel corso di un’indagine interna ancora pendente; se la domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto e la richiesta di autorizzazione all’uso di documenti ex articolo 19 dello Statuto fossero ricevibili in assenza di previo reclamo; e, nel merito, se il trasferimento provvisorio della ricorrente violasse l’articolo 7(1) dello Statuto, il principio di equivalenza dei posti, il divieto di sanzioni mascherate, il principio di imparzialità e i doveri di tutela della dignità e degli interessi del funzionario.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che gli atti e le misure di indagine adottati da OLAF nel corso di un’inchiesta interna ancora aperta sono meri atti preparatori, non producono di per sé effetti giuridici lesivi e non possono essere impugnati separatamente; le eventuali irregolarità potranno essere dedotte solo contro un successivo atto impugnabile. Inoltre, una decisione che respinge una domanda di assistenza o una richiesta di autorizzazione all’uso di documenti ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto è impugnabile solo se preceduta dal reclamo ex articolo 90(2) dello Statuto; in mancanza, il ricorso è irricevibile. Nel merito, il trasferimento provvisorio della ricorrente è stato ritenuto legittimo perché adottato nell’interesse del servizio, proporzionato e conforme al principio di equivalenza dei posti, senza carattere sanzionatorio né violazione dell’imparzialità o della dignità della funzionaria.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91(1) e (2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 7(1) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 19 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12a dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 17(1) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 883/2013
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 76(d) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84(2) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85(1), (2) e (3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Trasferimento provvisorio di un funzionario OLAF durante un’indagine interna e ricevibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria di OLAF contro un trasferimento provvisorio disposto mentre era in corso un’indagine interna dell’OLAF, nonché contro varie decisioni accessorie adottate dalla stessa amministrazione. Il Tribunale affronta anzitutto profili di ricevibilità, per poi esaminare il merito del trasferimento e la domanda di risarcimento.

Fatti essenziali e iter amministrativo

La ricorrente, funzionaria OLAF, era stata oggetto di una serie di vicende amministrative e giurisdizionali, tra cui un precedente contenzioso in materia di promozione e l’apertura di una procedura d’invalidità. Nel 2022 OLAF ha aperto l’indagine interna OC/2022/0394/A1 per verificare l’asserito accesso non autorizzato della ricorrente a informazioni riservate conservate nel sistema OCM e la loro possibile diffusione a terzi.

Nel marzo 2023 OLAF ha autorizzato operazioni forensi digitali e l’ispezione dell’ufficio assegnato alla ricorrente. Il 24 marzo 2023, contestualmente all’ispezione, il Direttore generale di OLAF ha disposto, in via provvisoria e nell’interesse del servizio, il trasferimento della ricorrente a un’altra unità, per il tempo necessario all’indagine. La ricorrente ha poi presentato reclamo amministrativo avverso il trasferimento e, in aggiunta, una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto, una richiesta di contestazione delle irregolarità dell’indagine e una domanda di autorizzazione all’uso di documenti in contenziosi dinanzi a giudici extra-UE. Tali domande sono state respinte con decisione del 17 ottobre 2023.

Oggetto del ricorso e atti contestati

Il Tribunale precisa che il ricorso era diretto contro quattro distinti atti:

  • la decisione di trasferimento del 24 marzo 2023, confermata in sede di reclamo;
  • la decisione che respingeva le censure sulle presunte irregolarità dell’indagine OC/2022/0394/A1;
  • la decisione che respingeva la domanda di assistenza;
  • la decisione che negava l’autorizzazione a utilizzare documenti ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui il rigetto del reclamo non ha autonoma portata se conferma un atto preesistente, ma può avere contenuto autonomo per le parti non coincidenti con il provvedimento originario.

Ammissibilità delle produzioni documentali tardive

La ricorrente aveva depositato ulteriori documenti in corso di causa. Il Tribunale ne ha escluso l’utilizzabilità in larga parte perché privi di pertinenza con l’oggetto del giudizio oppure tardivamente prodotti senza adeguata giustificazione, in violazione dell’articolo 85 del regolamento di procedura. I documenti relativi ad altre indagini OLAF o EPPO, non collegate al trasferimento e all’indagine OC/2022/0394/A1, sono stati ritenuti irrilevanti.

Ricevibilità generale dell’azione

La Commissione sosteneva l’irricevibilità dell’intero ricorso per carenza di chiarezza ai sensi dell’articolo 76(d) del regolamento di procedura. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, rilevando che, pur con formulazioni imprecise e argomentazioni disordinate, il ricorso consentiva di identificare le censure principali: la presunta irregolarità dell’indagine OLAF, l’illegittimità del trasferimento e l’errore commesso nel rigettare la domanda di assistenza e quella di uso dei documenti.

Irricevibilità della censura contro le misure investigative di OLAF

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda diretta contro la decisione che respingeva le accuse di irregolarità dell’indagine OC/2022/0394/A1. Richiamando la giurisprudenza sugli atti impugnabili del personale dell’Unione, ha affermato che solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e immediati possono essere oggetto di ricorso di annullamento. Le misure preparatorie, comprese l’apertura e la conduzione di un’indagine interna OLAF, non sono impugnabili autonomamente.

Il Tribunale ha sottolineato che, finché non vi è un rapporto finale o una decisione conclusiva fondata sulle risultanze dell’indagine, le eventuali irregolarità procedurali potranno essere fatte valere solo incidentalmente contro un atto successivo impugnabile. Di conseguenza, le contestazioni sulla regolarità delle operazioni investigative sono state respinte come irricevibili.

Irricevibilità della domanda di assistenza per difetto di reclamo

Quanto alla decisione di rigetto della domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90(2) dello Statuto prima di adire il giudice dell’Unione. Poiché il procedimento precontenzioso è condizione di ricevibilità, il ricorso su questo punto è stato dichiarato irricevibile.

Il Tribunale ha anche osservato che la decisione impugnata informava espressamente la ricorrente della possibilità di contestazione mediante reclamo, sicché non poteva invocare un’incertezza procedurale o una carenza di istruzioni da parte dell’amministrazione.

Irricevibilità della censura contro il diniego di uso dei documenti

La medesima conclusione è stata raggiunta per la decisione che negava l’autorizzazione a usare documenti allegati alla denuncia in procedimenti extra-UE. Il Tribunale ha chiarito che la richiesta rientrava nell’ambito dell’articolo 19 dello Statuto, poiché riguardava informazioni conosciute dalla funzionaria per ragione delle sue funzioni. Per tali richieste, il previo reclamo ex articolo 90(2) è necessario ai fini dell’azione giudiziaria.

Poiché la ricorrente non aveva proposto reclamo, la censura è stata dichiarata irricevibile. Anche in questo caso, la decisione amministrativa indicava espressamente la possibilità di presentare reclamo.

Esame nel merito del trasferimento del 24 marzo 2023

Rimaneva da esaminare la legittimità del trasferimento provvisorio. La ricorrente sosteneva che la decisione non fosse adottata esclusivamente nell’interesse del servizio, che fosse sproporzionata, che comportasse una sanzione mascherata e che fosse stata influenzata da conflitti di interesse.

Interesse del servizio e ampia discrezionalità dell’amministrazione

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 7(1) dello Statuto, l’amministrazione assegna il funzionario, per nomina o trasferimento, solo nell’interesse del servizio e in un posto corrispondente al grado. Le istituzioni dispongono di un’ampia discrezionalità nell’organizzazione dei servizi, soggetta tuttavia a controllo giurisdizionale limitato alla verifica dell’assenza di errore manifesto o di abuso di potere.

Nel caso di specie, la decisione spiegava che, poiché l’indagine riguardava l’asserito accesso non autorizzato della ricorrente a dati riservati, era opportuno allontanarla temporaneamente dalla precedente unità e privarla dell’accesso al database e alla rete sicura di OLAF, al fine di garantire il sereno svolgimento dell’indagine. Il Tribunale ha qualificato la misura come puramente preventiva e temporanea, adottata nell’interesse del servizio.

Dovere di considerazione degli interessi del funzionario

Il Tribunale ha poi esaminato il dedotto mancato rispetto del dovere di considerare anche gli interessi della funzionaria. Ha ricordato che l’amministrazione deve valutare tutti gli elementi rilevanti, inclusi gli interessi personali dell’interessato, ma che tale dovere non attribuisce un diritto a conservare specifiche mansioni o un determinato posto.

Nel caso concreto, il trasferimento teneva comunque conto del benessere e delle condizioni di lavoro della ricorrente, collocandola in un ufficio vicino alla nuova unità e consentendole di proseguire l’attività in OLAF. Il Tribunale ha quindi escluso la violazione del dovere di tutela degli interessi del funzionario.

Principio di equivalenza dei posti

La ricorrente sosteneva che il nuovo posto fosse inferiore al precedente e non corrispondesse al grado AD 7. Il Tribunale ha ribadito che la corrispondenza si valuta tra le mansioni attuali e il grado, non tra il vecchio e il nuovo posto. La perdita dell’accesso al database o alla rete interna non basta a dimostrare una riduzione illecita di responsabilità.

Sulla base delle job description, il nuovo incarico di policy officer comportava compiti di attuazione, coordinamento e analisi delle politiche antifrode, con un livello di responsabilità e competenza coerente con il grado AD 7. Non vi era quindi violazione del principio di equivalenza dei posti.

Esclusione della sanzione mascherata e del pregiudizio alla presunzione di innocenza

Poiché il trasferimento era giustificato dall’interesse del servizio e conforme al principio di equivalenza, non poteva qualificarsi come sanzione disciplinare mascherata né come abuso di potere. Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione della presunzione di innocenza di cui all’articolo 9 del regolamento n. 883/2013, osservando che la misura era temporanea e precauzionale e non conteneva alcun giudizio di colpevolezza.

Ha altresì respinto l’argomento relativo a un preteso obbligo di assistenza, poiché il trasferimento non costituiva una ritorsione nei confronti della ricorrente.

Allegato conflitto di interessi e requisito di imparzialità

Il Tribunale ha esaminato anche la dedotta influenza di funzionari coinvolti nell’indagine sulla decisione di trasferimento. Richiamando la giurisprudenza sull’imparzialità, ha osservato che la decisione di trasferimento era stata adottata dal Direttore di OLAF e che non risultava alcuna partecipazione, nella sua preparazione o adozione, dei funzionari incaricati dell’indagine o dell’ispezione dell’ufficio. Non essendo emersa alcuna prova di pregiudizio personale o di interferenza, il Tribunale ha escluso la violazione del principio di imparzialità.

Dignità e integrità del funzionario

Quanto alla censura di lesione della dignità e dell’integrità, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui un trasferimento conforme all’interesse del servizio e al principio di equivalenza dei posti non costituisce, di per sé, molestia psicologica né compromissione della personalità o dell’integrità fisica o psichica del funzionario. Anche questa censura è stata respinta.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento è stata respinta sia perché collegata alle censure di annullamento, tutte respinte o dichiarate irricevibili, sia per carenza di specificità quanto al danno materiale. Il Tribunale ha ribadito che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede un illecito, un danno effettivo e un nesso causale. In mancanza dell’illiceità dell’azione amministrativa e della precisa indicazione del contenuto del danno materiale, il risarcimento non poteva essere accordato.

Dispositivo

Il Tribunale ha quindi:

  • respinto il ricorso in toto;
  • condannato la ricorrente alle spese.

Principi di rilievo per la pratica

La pronuncia conferma che, nel contenzioso della funzione pubblica UE:

  • le misure investigative interne di OLAF sono in linea di principio atti preparatori non autonomamente impugnabili;
  • il previo reclamo ex articolo 90(2) dello Statuto è imprescindibile per contestare il diniego di assistenza e le decisioni relative all’uso di documenti ex articolo 19;
  • un trasferimento provvisorio disposto per esigenze investigative può essere legittimo se resta nell’interesse del servizio e il nuovo posto è equivalente al grado;
  • una simile misura non diventa sanzione mascherata senza elementi concreti di finalità punitive o pregiudizio professionale specifico.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell'unione europeaolaf e indagini internetrasferimento del personaleammissibilità del ricorso e precontenziosoresponsabilità extracontrattuale dell'unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.