Cassazione Civile, Ordinanza n. 02008/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilisti)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un verbale di contestazione per eccesso di velocità rilevato con apparecchio di misurazione a distanza. Il giudice di pace aveva rigettato il ricorso. In appello, il tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del modello procedimentale, perché il giudice d'appello avrebbe dichiarato l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dopo l'inizio della trattazione e senza previamente sentire le parti; 2) erronea qualificazione del provvedimento come ordinanza, sostenendo che il tribunale avesse comunque esaminato il merito dei motivi di appello; 3) erronea declaratoria di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. L'amministrazione intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. sia stata pronunciata dal tribunale dopo la prima udienza e quindi fuori dal modello legale che consente una definizione anticipata del gravame solo prima della trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c. La violazione integra un vizio proprio dell'ordinanza, deducibile ex art. 111, comma 7, Cost., senza necessità di dimostrare un concreto pregiudizio difensivo. È stato inoltre escluso che lo scrutinio dei motivi di appello compiuto dal tribunale potesse elidere il vizio, perché tale esame era funzionale solo a motivare l'inammissibilità e la statuizione finale ha inciso sul dispositivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La decisione impugnata è stata cassata limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata al Tribunale di Avellino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
L'inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento può essere dichiarata solo nei casi e nei tempi previsti dalla norma; se pronunciata oltre la prima udienza di trattazione il provvedimento è affetto da vizio proprio.
art. 348-ter c.p.c.
La previsione che consente al giudice di dichiarare inammissibile l'appello prima della trattazione ex art. 350 c.p.c. è inderogabile nel senso che, una volta iniziata la trattazione, il potere di definizione anticipata del gravame è consumato.
art. 350 c.p.c.
La trattazione dell'appello segna il confine temporale oltre il quale non è più possibile adottare l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.
art. 111, comma 7, Cost.
Il vizio derivante dalla violazione del modello procedimentale dell'ordinanza di inammissibilità è deducibile con ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento deve essere pronunciata solo prima dell'inizio della trattazione della causa: se il giudice di secondo grado passa alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., perde il potere di definire anticipatamente il gravame ex art. 348-bis c.p.c.
- La violazione del limite temporale previsto per l'inammissibilità dell'appello integra un vizio proprio del provvedimento, censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza necessità di allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- L'esame dei motivi di appello compiuto solo per giustificare la declaratoria di inammissibilità non trasforma il provvedimento in una decisione di merito e non elimina il vizio derivante dall'erronea applicazione dell'art. 348-bis c.p.c.
- Il rilievo di inammissibilità del gravame ha natura decisoria e non meramente incidentale quando incide sul dispositivo; in tale ipotesi non può essere trattato come obiter dictum privo di autonoma lesività.
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