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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06565/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I docenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore dell'insegnamento della religione cattolica. Il Tribunale aveva accolto le domande riconoscendo un ristoro parametrato tra 4 e 12 mensilità per la protrazione oltre 36 mesi dei rapporti, ma la Corte d'appello, su impugnazione del Ministero, aveva riformato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione della L. n. 186 del 2003, della direttiva 1999/70/CE e del relativo d.lgs. di recepimento, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la quota del 30% dei posti di IRC coincidesse con l'organico di fatto e che, comunque, la disciplina speciale giustificasse rinnovi senza limiti nonostante la copertura di posti stabilmente funzionanti. Contestavano inoltre l'idea che la maggiore flessibilità dell'organico e il mantenimento degli scatti di anzianità potessero escludere l'abuso. Con il secondo motivo, subordinato, denunciavano la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in tema di onere della prova e valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'escludere l'abuso del ricorso ai contratti a termine nel regime speciale dei docenti di religione cattolica. Ha ribadito che, in presenza di rapporti annuali rinnovati senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, o di utilizzo discontinuo ma complessivamente superiore a tre annualità, sussiste abuso e diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salvo maggior danno provato, senza possibilità di conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato. Ha inoltre affermato che, quando il Ministero eccepisca la legittimità della causale in caso di assunzioni infrannuali, grava su di esso l'onere di provarla. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 186/2003

    la legge speciale non consente di derogare alla disciplina eurounitaria sull'abuso dei contratti a termine; il sistema va interpretato in modo conforme alla direttiva 1999/70/CE e non giustifica rinnovi illimitati senza concorsi triennali

  • Direttiva 1999/70/CE

    impone di reprimere l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e di interpretare la normativa interna in senso conforme

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    recepimento della direttiva, richiamato quale parametro interpretativo della disciplina del lavoro a termine

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    costituisce parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del termine

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    richiamato quale disciplina succedanea ai fini della quantificazione del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, in tema di onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, in tema di disponibilità e valutazione delle prove

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    usato per richiamare precedenti conformi della Corte di cassazione

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, l'abuso sussiste quando i rapporti annuali si protraggano per oltre tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale previsto dalla legge, oppure quando l'utilizzazione sia discontinua ma complessivamente superi comunque tre annualità.
  • Ai fini dell'abuso, non è necessario dimostrare che ogni singolo contratto coprisse la quota di posti maggiormente stabile dell'organico; è sufficiente l'inosservanza dell'obbligo di concorso e la reiterazione oltre la soglia temporale rilevante.
  • In presenza di assunzioni infrannuali giustificate da causali specifiche, spetta all'amministrazione che le invoca provarne la legittimità; se la causale è provata, quei contratti non si computano per integrare la fattispecie di abuso.
  • L'abuso del termine nel settore considerato dà luogo a un diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre all'eventuale maggior danno provato, ma non comporta la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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