Cassazione Civile, Ordinanza n. 06565/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I docenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore dell'insegnamento della religione cattolica. Il Tribunale aveva accolto le domande riconoscendo un ristoro parametrato tra 4 e 12 mensilità per la protrazione oltre 36 mesi dei rapporti, ma la Corte d'appello, su impugnazione del Ministero, aveva riformato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione della L. n. 186 del 2003, della direttiva 1999/70/CE e del relativo d.lgs. di recepimento, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la quota del 30% dei posti di IRC coincidesse con l'organico di fatto e che, comunque, la disciplina speciale giustificasse rinnovi senza limiti nonostante la copertura di posti stabilmente funzionanti. Contestavano inoltre l'idea che la maggiore flessibilità dell'organico e il mantenimento degli scatti di anzianità potessero escludere l'abuso. Con il secondo motivo, subordinato, denunciavano la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in tema di onere della prova e valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'escludere l'abuso del ricorso ai contratti a termine nel regime speciale dei docenti di religione cattolica. Ha ribadito che, in presenza di rapporti annuali rinnovati senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, o di utilizzo discontinuo ma complessivamente superiore a tre annualità, sussiste abuso e diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salvo maggior danno provato, senza possibilità di conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato. Ha inoltre affermato che, quando il Ministero eccepisca la legittimità della causale in caso di assunzioni infrannuali, grava su di esso l'onere di provarla. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 186/2003
la legge speciale non consente di derogare alla disciplina eurounitaria sull'abuso dei contratti a termine; il sistema va interpretato in modo conforme alla direttiva 1999/70/CE e non giustifica rinnovi illimitati senza concorsi triennali
Direttiva 1999/70/CE
impone di reprimere l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e di interpretare la normativa interna in senso conforme
d.lgs. n. 368 del 2001
recepimento della direttiva, richiamato quale parametro interpretativo della disciplina del lavoro a termine
art. 32, comma 5, L. 183/2010
costituisce parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del termine
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato quale disciplina succedanea ai fini della quantificazione del danno
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo, assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, in tema di onere della prova
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, in tema di disponibilità e valutazione delle prove
art. 118 disp. att. c.p.c.
usato per richiamare precedenti conformi della Corte di cassazione
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, l'abuso sussiste quando i rapporti annuali si protraggano per oltre tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale previsto dalla legge, oppure quando l'utilizzazione sia discontinua ma complessivamente superi comunque tre annualità.
- Ai fini dell'abuso, non è necessario dimostrare che ogni singolo contratto coprisse la quota di posti maggiormente stabile dell'organico; è sufficiente l'inosservanza dell'obbligo di concorso e la reiterazione oltre la soglia temporale rilevante.
- In presenza di assunzioni infrannuali giustificate da causali specifiche, spetta all'amministrazione che le invoca provarne la legittimità; se la causale è provata, quei contratti non si computano per integrare la fattispecie di abuso.
- L'abuso del termine nel settore considerato dà luogo a un diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre all'eventuale maggior danno provato, ma non comporta la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06552/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06553/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06554/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06556/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06557/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →