Cassazione Penale, Sentenza n. 25605/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/10/2021 con cui il Tribunale del riesame di Venezia aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente, indagato per il reato di cui all'art.416, commi 1 e 2, c.p. I difensori contestavano la genericità della motivazione del Tribunale, la mancata distinzione tra concorso plurisoggettivo nel reato continuato e consorzio associativo (mancata indicazione degli elementi costitutivi dell'associazione e del ruolo organico del ricorrente), l'eccessiva valorizzazione di elementi suscettibili di interpretazioni lecite (presenza nel capannone per ragioni lavorative, colloqui per assunzioni, interventi su pacchi personali), l'assenza di cassa comune e la mancata considerazione dell'inquadramento lavorativo di Cerbo. I difensori hanno altresì censurato l'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti per presunte carenze nella verbalizzazione da parte degli operatori di polizia giudiziaria e hanno rilevato contraddizioni sulla valutazione delle esigenze cautelari, anche alla luce della revoca di misure di prevenzione precedenti e di precedenti vicende giudiziarie (ipotesi di associazione mafiosa) ritenute non più rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, per carenza di interesse, avvenuta il 17/03/2022 in quanto la misura cautelare era stata sostituita con una meno afflittiva. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 591, lett. d), c.p.p. e, conformemente a un orientamento di Sezione, ha escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, essendo l'inammissibilità dovuta a causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Norma richiamata quale titolo di reato contestato (associazione per delinquere); dalla sentenza emerge solo che costituisce il capo d'accusa originario ma la Corte di Cassazione non si esprime nel merito perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
art. 415-bis c.p.p.
menzionato in sede di difesa come riferimento per avvisi relativi a fatti pregressi
Citato dai difensori con riferimento agli avvisi notificati agli indagati; dalla decisione non risulta una valutazione sostanziale della norma poiché il giudizio è stato definito per rinuncia.
art. 591 c.p.p.
Interpretazione chiara da parte della Corte: la rinuncia all'impugnazione per intervenuta carenza di interesse è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi di questa disposizione.
Orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, Sent. n. 10720/2021)
Principio richiamato secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a causa non imputabile al ricorrente comporta che il ricorrente non sia condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte dà continuità a tale orientamento.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse (es. sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva) rende il ricorso per cassazione inammissibile ex art. 591, lett. d), c.p.p.; va quindi verificata tempestivamente l'esistenza di interesse a proseguire l'impugnazione dopo ogni modifica della situazione cautelare.
- Quando si censura la motivazione di un provvedimento cautelare relativa alla configurazione associativa è necessario indicare, con specificità, gli elementi costitutivi dell'associazione e il ruolo organico del singolo imputato (elementi fattuali e probatori concreti) per rendere apprezzabile l'errore di diritto o di fatto della decisione impugnata.
- Le impugnazioni basate su presunti vizi nella verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali richiedono di dimostrare l'effettiva nullità o l'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni; contestazioni generiche sulla tecnica redazionale sono normalmente insufficienti senza prova del pregiudizio processuale.
- La discrepanza nell'applicazione di misure cautelari tra più indagati (misura grave a carico di uno solo) deve essere argomentata dal difensore mostrando perché non sussistano ragioni differenziate; dal canto loro, i giudici devono motivare adeguatamente le ragioni della scelta differenziata, ma tali questioni possono diventare irrilevanti se il procedimento di impugnazione viene estinto per sopravvenuta mancanza di interesse.
- In caso di estinzione dell'interesse processuale per causa non imputabile al ricorrente, la giurisprudenza tende a non gravare il ricorrente con le spese processuali né con somme alla Cassa delle ammende.
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