Cassazione Penale, Ordinanza n. 00240/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato per ricettazione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge: la Corte territoriale avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione del reato, perché nel calcolo del tempo necessario a prescrivere avrebbe erroneamente considerato anche la recidiva reiterata contestata, nonostante questa fosse stata ritenuta subvalente rispetto all'attenuante del fatto di particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. La tesi difensiva sosteneva che, essendo stata la recidiva soccombente nel giudizio di bilanciamento, non avrebbe dovuto incidere sulla durata della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. non configura una fattispecie autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione, che va dunque inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. anche con la recidiva. Inoltre, ai fini della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 c.p.; la recidiva ad effetto speciale rileva comunque nel calcolo della prescrizione, anche se ritenuta subvalente, poiché l'art. 157, commi 2 e 3, c.p. esclude che il giudizio di bilanciamento incida sulla determinazione della pena massima del reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157, commi 2 e 3, c.p.
Per il calcolo della prescrizione occorre fare riferimento alla pena massima prevista dalla legge; il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima rilevante ai fini prescrizionali.
art. 648, comma 4, c.p.
La particolare tenuità del fatto nella ricettazione è qualificata come circostanza attenuante e non come autonoma figura di reato; va quindi considerata nel giudizio di comparazione.
art. 69 c.p.
Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti comprende anche la recidiva, secondo il caso concreto esaminato.
art. 648, comma 1, c.p.
Ai fini della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per la fattispecie base di ricettazione.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto prevista per la ricettazione non integra un reato autonomo, ma una circostanza attenuante speciale, soggetta al giudizio di bilanciamento con le altre circostanze, compresa la recidiva.
- Ai fini della prescrizione del reato, il termine va determinato avendo riguardo alla pena edittale prevista per la fattispecie base, senza che il giudizio di comparazione tra circostanze incida sulla pena massima rilevante per il calcolo.
- La recidiva ad effetto speciale può rilevare nel computo della prescrizione anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento con attenuanti, perché il giudizio ex art. 69 c.p. non neutralizza il suo effetto sulla determinazione del termine prescrizionale.
- Un motivo di ricorso che presupponga l'esclusione della recidiva dal calcolo della prescrizione, nonostante il dato normativo contrario e un orientamento consolidato, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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