Sentenza n. 11790/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'ordine del Questore della Provincia di Roma emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998, notificato in data 19.05.2026, con il quale è stato ordinato al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il decreto prefettizio di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 1° dicembre 2024, ove occorra, nonché di ogni ulteriore atto lesivo comunque collegato alla procedura espulsiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine del Questore di Roma di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, nonché il presupposto decreto prefettizio di espulsione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine questorile di allontanamento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, e ha esteso la domanda, ove occorra, al decreto prefettizio di espulsione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998, del d.lgs. 30/2007, degli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 8 CEDU, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a., accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che la giurisdizione del giudice di pace sugli atti di espulsione prevista dall'art. 13 d.lgs. 286/1998 si estende anche agli atti meramente esecutivi dell'espulsione, tra i quali rientra l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L'intimazione a lasciare lo Stato non è funzionalmente distinta dal decreto di espulsione, ma ne costituisce la concreta modalità esecutiva; pertanto la controversia non può essere frazionata e resta devoluta al giudice di pace. Inoltre, l'ordine di allontanamento per inottemperanza a un precedente ordine è correlato all'accertamento di presupposti esaustivamente determinati dalla legge, senza ulteriori margini di discrezionalità valutativa, e incide quindi su posizioni di diritto soggettivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario competente e possibilità di riproposizione della domanda mediante traslatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
la giurisdizione del giudice di pace nei confronti degli atti di espulsione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 si estende anche agli atti meramente esecutivi dei medesimi
La giurisdizione del giudice di pace in materia di espulsione comprende anche l'impugnazione dell'ordine questorile di allontanamento, in quanto atto esecutivo e non funzionalmente autonomo rispetto al decreto di espulsione.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
permanendo la giurisdizione sul provvedimento di espulsione del giudice di pace ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Le controversie relative al decreto di espulsione e all'intimazione esecutiva restano devolute al giudice di pace.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale impugnato nel giudizio.
art. 11 c.p.a.
la domanda può essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm.
La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario competente mediante traslatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, dopo l'avviso alle parti.
Massime di principio
- L'intimazione a lasciare il territorio nazionale costituisce un atto funzionalmente esecutivo del decreto di espulsione e non un provvedimento autonomo; la controversia relativa alla sola intimazione resta pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice di pace competente per l'espulsione.
- La giurisdizione del giudice di pace in materia di espulsione si estende agli atti meramente esecutivi del provvedimento espulsivo, quando questi ne determinano soltanto le concrete modalità di attuazione.
- L'ordine di allontanamento adottato per l'inottemperanza a un precedente ordine incide su un diritto soggettivo quando presupposti e circostanze della sua adozione sono esaustivamente predeterminati dalla legge e non residuano margini di discrezionalità valutativa dell'amministrazione.
- Quando la domanda è proposta davanti al giudice amministrativo benché appartenga alla giurisdizione ordinaria, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione indicando il giudice munito di giurisdizione e consentendo la riproposizione della domanda mediante traslatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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