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Ordinanza

Ordinanza n. 2269/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2024 (doc. 1), recante la “definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 dicembre 2024, a firma del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dei rispettivi allegati: Allegato 1 – Schema di decreto ministeriale recante definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica – Relazione illustrativa e metodologica; Allegato 2 – Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (allegato 4 DPCM LEA 12.01.2017); Allegato 3 – Prestazioni di Assistenza Protesica (allegato 5 – elenco 1 DPCM LEA 12.01.2017). dell’Intesa, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sullo schema di Decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, Rep. Atti n. 204/CSR del 14 novembre 2024, per la parte relativa all’approvazione dello Schema di Decreto concernente le prestazioni della Specialistica ambulatoriale; della Relazione Illustrativa e Metodologica (Allegato 1 dello Schema di Decreto); dell’elenco delle prestazioni (nomenclatore) e delle relative tariffe (tariffario) contenute nell’Allegato 2 del Decreto denominato “Prestazioni di ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (Allegato 4 DPCM LEA 12.01.2017)”; di tutti i verbali della Commissione che ha provveduto alla determinazione delle tariffe di cui al Nomenclatore facente parte del DPCM LEA 12 gennaio 2017, ad oggi non conosciuti; del parere AGENAS Prot. n. 2024/0012537 del 28 ottobre 2024; di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, con particolare riguardo agli atti istruttori ed endoprocedimentali riguardanti la determinazione delle attuali tariffe; ove occorra, degli atti – non conosciuti – del tavolo di verifica degli adempimenti istituito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. del Decreto dell’Assessorato regionale della salute dipartimento per la pianificazione Strategica n.1559 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto:” adozione del Catalogo Unico Regionale dal 30/12/2024 per l’aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e recepimento elenco n. 1 della protesica e dell’Allegato A che recepisce le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nella parte in cui recepisce le tariffe e le prestazioni per le prestazioni di odontoiatria; di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso all’adozione del Catalogo unico regionale.

Giustizia amministrativa202503930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2024 sulla definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, relativi atti presupposti e decreto regionale siciliano di recepimento, limitatamente alle prestazioni e tariffe odontoiatriche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale, l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, la relazione illustrativa e metodologica, il nomenclatore e il tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli atti istruttori e il parere AGENAS, nonché il decreto dell'Assessorato regionale della salute della Regione Siciliana che ha recepito il catalogo unico regionale e le relative tariffe, nella parte concernente l'odontoiatria. La domanda cautelare è stata proposta per ottenere la sospensione dell'efficacia degli atti. Dalla motivazione emerge che le censure non riguardano soltanto la quantificazione delle tariffe, ma investono anche la presupposta necessità di aggiornare i livelli essenziali di assistenza al fine di garantire una maggiore accessibilità alle cure odontoiatriche. L'ordinanza rileva tuttavia che la domanda cautelare è stata formulata in termini generici.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto dalle strutture private accreditate si risolverebbe in un mero interesse economico. Ha inoltre rilevato che, a un sommario esame, le questioni prospettate presentano una portata più ampia rispetto alla sola determinazione delle tariffe, coinvolgendo anche l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e l'accessibilità alle cure odontoiatriche. Tali profili richiedono un approfondimento nella sede di merito e non consentono, allo stato, l'accoglimento della misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora e ha ritenuto necessario un approfondimento nel merito.

  • art. 8-sexies, commi 5 e 7, d.lgs. 502/1992

    È richiamato quale base dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni relativa allo schema di decreto sulla definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di atti amministrativi incidenti sulle tariffe riconosciute a strutture private accreditate non può essere disposta in assenza di un pregiudizio grave e attuale diverso dal mero danno economico.
  • Quando i motivi di ricorso investono, oltre alla quantificazione tariffaria, anche la necessità di aggiornare i livelli essenziali di assistenza e l'accessibilità alle cure, la complessità delle questioni può rendere necessario il loro approfondimento nella sede di merito, senza anticiparne la soluzione in fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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