Sentenza n. 7923/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/-OMISSIS-) - RISARCIMENTO DANNI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, rilevando che esso è stato depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a., decorrente dal perfezionamento della notificazione per il destinatario. La tardività ha impedito l'esame delle censure contro il diniego di cittadinanza e della domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di giustificate ragioni.
Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, con domanda di risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana e ha formulato anche una domanda di risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alla parte un termine per presentare osservazioni; il ricorrente non si è avvalso di tale facoltà.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
termine perentorio di trenta giorni
Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione per il destinatario; il deposito tardivo determina l'irricevibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti della possibile rilevabilità d'ufficio della tardività e consentire loro di presentare osservazioni.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale base processuale del rito applicato, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della decisione in forma semplificata, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il deposito del ricorso amministrativo oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a., decorrente dal perfezionamento della notificazione per il destinatario, comporta l'irricevibilità del ricorso.
- Quando il giudice rileva d'ufficio la possibile tardività del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; se la parte non presenta osservazioni e la tardività risulta dagli atti, il giudizio può essere definito dichiarando l'irricevibilità.
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