Cassazione Penale, Sentenza n. 29107/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/02/2022 che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. proposto da Attanasio avverso il trasferimento alla Casa di reclusione di Roma-Rebibbia. Il ricorrente, assistito dall'avv. Maria Teresa Antonia Pintus, deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 34 Cost., 35-bis, 42 e 69 Ord. pen., sostenendo in particolare che il Collegio avrebbe confuso il comma 3 dell'art. 42 con il comma 1 e che non sarebbe richiesto al detenuto di presentare prima istanza amministrativa per poter proporre reclamo (riferendosi all'art. 69, comma 6, lett. b). Inoltre denunciava lesione del diritto allo studio, in quanto chiedeva di essere (ri)trasferito alla casa circondariale di Sassari per proseguire gli studi universitari; il trasferimento sarebbe stato motivato da esigenze di ordine e sicurezza richiamate in una nota DAF del 18/07/2017 n. 0235001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il principio di territorialità previsto dall'art. 42 Ord. pen. può essere derogato per motivate esigenze di sicurezza o di organizzazione e che il rimedio del reclamo ex art. 35-bis è esperibile soltanto quando la violazione determini un pregiudizio grave e attuale di un diritto soggettivo, elemento qui non provato. Il Tribunale aveva inoltre osservato che il detenuto, anche quando ristretto in altra struttura, poteva sostenere esami universitari in videocollegamento, circostanza non contestata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. La motivazione è stata resa in forma semplificata.
Norme richiamate
Costituzione, art. 34
Riconoscimento del diritto allo studio del detenuto come principio costituzionale richiamato, ma la lesione di tale diritto deve risultare concreta e provata per giustificare l'intervento giudiziario
Ordinamento penitenziario, art. 42
comma 2 (principio di territorialità)
Stabilisce il principio di destinazione degli imputati/detenuti agli istituti più vicini per ragioni di studio, lavoro, salute o famiglia; tuttavia il principio è derogabile dall'Amministrazione per gravi e comprovati motivi (sicurezza, esigenze dell'istituto, giustizia, salute, studio, familiari) e la discrezionalità amministrativa è rilevante
Ordinamento penitenziario, art. 35-bis
Rimedi giurisdizionali avverso trasferimenti: il reclamo è esperibile ma la sua ammissibilità presuppone che la violazione determini un pregiudizio grave e attuale di un diritto soggettivo
Ordinamento penitenziario, art. 69 comma 6 lett. b)
Articolazione delle istanze e rimedi amministrativi/giurisdizionali; la Corte non ha ritenuto decisivo il rilievo che il reclamo possa essere proposto senza un'istanza amministrativa preventiva se manca la prova del pregiudizio concreto
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b ed e
Norme indicate come criteri di impugnazione in cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità non colposa del ricorso; applicata per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
Limita l'estensione della motivazione nella esposizione delle censure in cassazione e regola la sintesi della deduzione
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000 n.186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistendo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non fosse ostativo l'applicazione della sanzione di cui all'art. 616
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021 (Mantiglia)
Richiamata per confermare che la discrezionalità amministrativa nell'assegnazione e trasferimento dei detenuti è ampia e che l'eventuale violazione va verificata alla luce del concreto pregiudizio
Nota DAF 18 luglio 2017 n. 0235001
Atto amministrativo citato come motivazione inerente esigenze di sicurezza e tutela del regime 41-bis; evidenzia le ragioni di ordine e sicurezza che possono giustificare il trasferimento
Massime di principio
- Il principio di territorialità previsto dall'art. 42 Ord. pen. è importante ma non assoluto: l'Amministrazione penitenziaria può derogare per comprovate ragioni di sicurezza, esigenze dell'istituto o altre motivate necessità.
- Il reclamo ex art. 35-bis è esperibile contro trasferimenti illegittimi, ma la sua ammissibilità richiede che la violazione abbia arrecato un pregiudizio grave e attuale a un diritto soggettivo; mere lagnanze formali o assenza di prova del danno concreto possono determinare l'inammissibilità.
- Se si sostiene una lesione del diritto allo studio occorre documentare in modo concreto l'impossibilità di proseguire l'attività formativa (ad esempio impossibilità di collegamenti, esami o altro) e non limitarsi a deduzioni generiche.
- In controversie sui trasferimenti è utile acquisire preventivamente e allegare ogni prova che dimostri l'impatto effettivo del trasferimento (certificazioni universitarie, prove di impossibilità all'uso di strumenti telematici, comunicazioni amministrative), perché la discrezionalità amministrativa è valutata alla luce del pregiudizio concreto.
- Prima di proporre ricorso giurisdizionale, valutare se sia opportuno esperire istanze amministrative o ricorsi interni secondo quanto previsto dall'ordinamento, salvo che sia evidente l'urgenza o l'impossibilità di ricorrere all'istanza preventiva; comunque la mancata prova di aver subito un danno concreto può portare all'inammissibilità.
- Il ricorso di cassazione deve essere specifico e adeguatamente motivato; argomentazioni generiche o non provate possono dare luogo a declaratoria di inammissibilità e a condanna per spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.
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