Ordinanza n. 3947/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per complessivi n. 46 posti nell’Area funzionari – famiglia professionale “Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza”, da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della Regione Lazio, codice concorso ISPTECLA46, approvata in data 27/1/2026 e pubblicata sul portale “inPA” in data 6/2/2026, laddove non include il nominativo di parte ricorrente nella graduatoria, neppure tra gli idonei in applicazione del limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. “taglia-idonei”), riducendo a n. 9 gli idonei; - della graduatoria finale di merito rettificata del medesimo concorso, approvata in data 25/2/2026 e pubblicata sul portale “inPA” il 2/3/202, laddove non include il nominativo della ricorrente, neppure tra gli idonei, per le medesime ragioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e graduatoria finale rettificata di un concorso pubblico per 46 posti nell’Area funzionari, nella parte in cui non includono la ricorrente neppure tra gli idonei per effetto del limite del 20% dei candidati idonei
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e quella rettificata di un concorso pubblico per ispettori di vigilanza tecnica in materia di salute e sicurezza, deducendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che avrebbe potuto collocarsi tra i vincitori se la commissione avesse attribuito il punteggio con frazioni decimali. Ha inoltre contestato la mancata inclusione tra gli idonei, in relazione all’applicazione del limite previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001, il cosiddetto “taglia-idonei”, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, Sez. I-bis, sull’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, nella parte in cui limita una deroga al limite del 20% alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo le graduatorie approvate nel 2026.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto non assistita dal necessario fumus boni iuris la prospettazione relativa alla possibile collocazione tra i vincitori mediante attribuzione di frazioni decimali, perché non adeguatamente circostanziata in fatto. Ha invece ravvisato un interesse cautelare meritevole di tutela quanto all’inclusione interinale tra gli idonei, valorizzando la recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale relativa alla disciplina della deroga al limite del 20% degli idonei. Per evitare la perdita definitiva dell’opportunità di assunzione nelle more della definizione della questione di costituzionalità, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso gli atti impugnati limitatamente all’inclusione della ricorrente nella graduatoria tra gli idonei, nella posizione spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione. La trattazione di merito è stata fissata al 9 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare sospendendo parzialmente gli atti impugnati nelle more del giudizio di merito.
art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Prevede il limite alla collocazione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi pubblici, la cui applicazione è stata posta in relazione alla mancata inclusione della ricorrente tra gli idonei.
art. 4, comma 9, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dall’art. 1, comma 1, l. 9 maggio 2025, n. 69
La disposizione è oggetto della questione di legittimità costituzionale richiamata dal TAR, nella parte in cui circoscrive la deroga al limite del 20% alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, senza includere le graduatorie approvate nel 2026.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prospettazione della possibile collocazione tra i vincitori di un concorso deve essere adeguatamente circostanziata sul piano fattuale; in mancanza, non è assistita dal necessario fumus boni iuris.
- Quando è pendente una questione di legittimità costituzionale riguardante il limite legale alla collocazione degli idonei nelle graduatorie concorsuali, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale per evitare che il candidato perda definitivamente l’opportunità di eventuale assunzione nelle more della definizione della questione.
- La sospensione cautelare degli atti concorsuali può essere limitata all’inclusione provvisoria del candidato tra gli idonei, nella posizione determinata dal punteggio conseguito, senza anticipare la decisione sulla sua pretesa collocazione tra i vincitori.
- La tutela cautelare può essere concessa anche in funzione conservativa dell’utilità finale del giudizio, quando l’esclusione dalla graduatoria degli idonei rischia di rendere irreversibilmente inutile l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito.
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