Sentenza n. 110/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 18/2025, pubblicata il 2.1.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 18/2025, quanto al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 18/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato l'integrale pagamento delle somme dovute in base alla sentenza del giudice ordinario e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, poiché il pagamento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto il pagamento integrale delle somme dovute ha soddisfatto la pretesa esecutiva del ricorrente. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione delle spese a favore del difensore. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all'integrale soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio.
art. 112 c.p.a.
La controversia riguarda l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato; la norma non è espressamente richiamata nel testo, ma costituisce il riferimento normativo dell'azione esercitata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda esecutiva e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, poiché il comportamento successivo dell'amministrazione ha reso necessaria l'instaurazione del processo.
- In caso di cessazione della materia del contendere per pagamento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità processuale, con restituzione del contributo unificato e distrazione a favore del difensore antistatario.
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