Cassazione Penale, Ordinanza n. 28703/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sulla responsabilità penale, già definita in senso conforme alla condanna in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo relativo al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, e per questo lo ha ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
è il titolo di reato per cui risulta intervenuta la condanna impugnata, ossia la resistenza a pubblico ufficiale
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sul giudizio di responsabilità è meramente generico e non consente di comprendere in cosa consista l'effettivo errore della decisione impugnata.
- La censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza gravata; la mera riproposizione di contestazioni non sviluppate o non argomentate non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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