Sentenza n. 2811/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2952/2025, depositata e resa pubblica il 03.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 951/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 09.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2952/2025, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a costituire la Carta e ad accreditarvi complessivamente euro 1.500,00, oltre interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 luglio 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27 novembre 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare prova dell'adempimento né formulare specifiche difese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario mediante il certificato della cancelleria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva dimostrato alcuna esecuzione, neppure parziale, del giudicato. Ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente e di accreditarvi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge liquidati nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dall'insediamento su istanza di parte per eseguire il giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, stabilendola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Consente di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità del giudizio di ottemperanza relativo a obblighi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al comando giudiziale.
- Per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza relativa a un obbligo pecuniario di un'amministrazione statale, il ricorrente deve provare sia il passaggio in giudicato del titolo sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il giudicato del giudice ordinario che riconosce una prestazione a carico della pubblica amministrazione possiede valore conformativo e impone all'amministrazione di porre in essere tutte le attività necessarie a rendere concreto il bene della vita riconosciuto, senza che sia sufficiente una costituzione meramente formale nel giudizio di ottemperanza.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte e a compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte vittoriosa può essere fissata una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza; la penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →