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Sentenza

Sentenza n. 5803/2026 - Roma, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Anas spa in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016 e D.M. 181/2024, con nomina di commissario ad acta e risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maglione s.r.l. il 6 gennaio 2026: per l’annullamento della nota di ANAS S.p.A. prot. CDG n. 1089223 del 15 dicembre 2025, comunicata e ricevuta a mezzo PEC in data 15 dicembre 2025, con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute, costituito in mora la ricorrente e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202515221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento di ANAS sull’istanza di revisione del piano economico-finanziario della concessione, nonché, con motivi aggiunti, nota di diniego della revisione con intimazione di pagamento, preannuncio di escussione delle garanzie e di risoluzione del rapporto concessorio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato da ANAS sull’istanza di revisione del piano economico-finanziario del rapporto concessorio, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni. Nelle more del giudizio, ANAS ha adottato una nota con la quale, dopo avere esposto le ragioni ostative alla revisione, ha espresso il proprio diniego, intimato il pagamento delle somme contrattualmente dovute, costituito in mora la concessionaria e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio. La società ha impugnato tale nota con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto alla revisione. Il TAR ha inoltre esaminato la questione di giurisdizione, ritenendo che la pretesa alla revisione del piano economico-finanziario, in assenza di una clausola contrattuale che elimini ogni discrezionalità dell’amministrazione sull’an e sul quantum, sia tutelabile davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la nota del 15 dicembre 2025 ha espresso in modo chiaro e univoco la volontà provvedimentale di ANAS contraria alla revisione delle condizioni della concessione, ponendo fine all’inerzia. La controversia si è quindi trasformata dalla contestazione del silenzio alla domanda di annullamento del diniego e di accertamento del diritto alla revisione, introdotta con motivi aggiunti. Il Collegio ha disposto la conversione del rito speciale sul silenzio ex art. 117 c.p.a. in rito ordinario e ha fissato l’udienza pubblica per il 15 luglio 2026 per la trattazione del merito dei motivi aggiunti. La decisione è non definitiva; le spese sono state rinviate alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso contro il silenzio è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso che supera l’inerzia; il giudizio prosegue, ove richiesto mediante motivi aggiunti, secondo il rito ordinario per l’esame del provvedimento sopravvenuto.

  • art. 165 d.lgs. 50/2016

    È richiamato quale base normativa della richiesta di revisione del piano economico-finanziario sotteso al rapporto concessorio; la sentenza non decide nel merito la spettanza della revisione.

  • D.M. 181/2024

    È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento della richiesta di attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull’istanza del privato determina l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, quando l’amministrazione abbia posto fine in modo chiaro e univoco all’inerzia.
  • Quando il provvedimento espresso sopravvenuto nega la pretesa sostanziale del ricorrente, l’interesse processuale si trasferisce dalla contestazione dell’inerzia all’impugnazione del diniego e all’eventuale domanda di accertamento della posizione sostanziale, da proporre mediante motivi aggiunti.
  • Il rito speciale previsto per il ricorso avverso il silenzio può essere convertito in rito ordinario quando, a seguito dei motivi aggiunti, la controversia abbia a oggetto il merito di un provvedimento espresso e non più la sola inerzia amministrativa.
  • La pretesa alla revisione del piano economico-finanziario di una concessione appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il contratto non escluda ogni margine di discrezionalità dell’amministrazione sull’an e sul quantum della revisione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiConcessioni e partenariato pubblico-privato
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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