Sentenza n. 272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. II, n. 699 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il diniego di ammissione alle agevolazioni del Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto un finanziamento di 400.000 euro per un progetto relativo a un’attività di bar, pasticceria e ristorante. Invitalia aveva preannunciato il rigetto e poi negato l’ammissione, attribuendo punteggio zero, tra gli altri, ai criteri d.1, relativo alla coerenza tra programma di spesa e progetto, e d.3, relativo alla capacità di rapportare le previsioni economiche agli aspetti distintivi del progetto e all’impatto sulle performance aziendali. Quanto al criterio d.3, la società ha dedotto difetto di istruttoria, errore di fatto e difetto di motivazione, sostenendo di avere indicato nella domanda, anche mediante tabelle, prodotti e servizi, prezzi, quantità previste, criteri di stima e dati tratti dall’esperienza di altri esercizi del medesimo gruppo. Quanto al criterio d.1, ha contestato che Invitalia avesse considerato come modifica dell’importo richiesto il fatto che, nelle more del procedimento, l’impresa avesse sostenuto con risorse proprie costi superiori a quelli indicati nella domanda, senza chiedere il finanziamento di tali ulteriori spese. Ha inoltre censurato la sentenza del TAR per avere ritenuto legittima la valutazione tecnico-discrezionale di Invitalia e per avere integrato la motivazione del diniego.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando i provvedimenti impugnati. Quanto al criterio d.3, ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego: la domanda conteneva dati specifici sulle quantità, sui prezzi, sui prodotti e servizi, sulle stime dei primi tre anni e sui criteri previsionali, collegati all’esperienza di altri locali del gruppo e alla collocazione del nuovo esercizio. Tali elementi non potevano essere superati mediante formule stereotipate, ma richiedevano una confutazione chiara e analitica, anche per giustificare l’attribuzione del punteggio zero. Il giudice ha escluso che la valutazione potesse essere schermata come mera discrezionalità tecnica in presenza di un deficit motivazionale e istruttorio. Quanto al criterio d.1, ha ritenuto illegittimo considerare come aumento dell’importo richiesto le ulteriori spese sostenute autonomamente dalla società durante l’attuazione del progetto. La domanda era rimasta riferita a 400.000 euro e non risultava una richiesta di finanziamento ulteriore. La disciplina del Fondo non escludeva che il progetto fosse realizzato anche mediante risorse proprie aggiuntive; anzi, il criterio relativo alla copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo presupponeva tale possibilità, purché non fosse stravolto il dimensionamento complessivo dell’iniziativa. In sede conformativa, Invitalia dovrà rivalutare la domanda rispettando l’art. 10-bis, comma 1, l. 241/1990, senza introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16 decreto interministeriale 30 settembre 2021
Disciplina le agevolazioni del Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile, nell’ambito del quale è stata presentata la domanda di finanziamento.
art. 12, comma 2, lettera b), decreto interministeriale 30 settembre 2021
prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00 […] euro al netto d’IVA
Il limite di 400.000 euro riguarda le spese ammissibili oggetto della domanda di agevolazione e non impedisce, di per sé, che il privato sostenga con risorse proprie ulteriori costi necessari alla realizzazione del progetto.
Allegato 1 decreto direttoriale 30 marzo 2022
Stabilisce i criteri di valutazione delle domande; la mancata attribuzione del punteggio per i criteri d.1 e d.3 è stata considerata sufficiente a escludere l’ammissibilità, ma la relativa valutazione deve essere adeguatamente motivata.
Allegato 2 decreto direttoriale 30 marzo 2022
Individua le spese ammissibili e le relative limitazioni; l’esclusione o limitazione di determinate voci opera ai fini del finanziamento pubblico e non vieta al privato di sostenerle a proprie spese.
art. 10-bis, comma 1, l. 241/1990
in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato
A seguito dell’annullamento giudiziale, l’amministrazione deve rieditare il potere senza introdurre per la prima volta motivi ostativi già emersi nell’istruttoria originaria.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione attribuisce punteggio zero a una domanda di finanziamento sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali, deve esporre una motivazione concreta, analitica e coerente con gli elementi forniti dal richiedente; formule stereotipate o il mero richiamo all’inattendibilità delle previsioni non sono sufficienti.
- La discrezionalità tecnica non esonera l’amministrazione dall’obbligo di confrontarsi puntualmente con i dati e le giustificazioni presentati dal richiedente, né impedisce il sindacato giurisdizionale sul difetto di istruttoria, sull’errore di fatto e sull’insufficienza della motivazione.
- Il limite massimo delle spese ammissibili previsto dalla disciplina di un finanziamento pubblico riguarda le spese per le quali è chiesta l’agevolazione e non vieta, salvo diversa previsione normativa o alterazione sostanziale del progetto, che il beneficiario sostenga ulteriori costi con risorse proprie.
- L’attribuzione di un punteggio zero per un criterio decisivo di ammissibilità deve essere giustificata alla luce della documentazione effettivamente presentata e delle osservazioni procedimentali del richiedente; l’amministrazione non può fondarla su un travisamento del contenuto della domanda o su un verbale non sottoscritto dal richiedente, contestato tempestivamente.
- Dopo l’annullamento giudiziale di un diniego procedimentale, l’amministrazione, nell’esercitare nuovamente il potere, non può introdurre per la prima volta motivi ostativi che erano già emersi nell’istruttoria del provvedimento annullato.
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