Sentenza n. 97/2026 - Bari, Sezione 1
per l’annullamento - della registrazione informatica SIDI recante la dicitura “Decade dalla nomina” del 3 settembre 2025, comunicata a mezzo p.e.c. al ricorrente, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi i dinieghi di stipula contrattuale comunicati dalle istituzioni scolastiche, nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto, che abbia disposto o confermato la decadenza; - per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS- a beneficiare del differimento della presa di servizio per giustificato motivo, ai sensi dell’art. 13, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, in quanto riconducibile a situazione di forza maggiore debitamente documentata; - conseguentemente, per l’accertamento dell’obbligo in capo all’Amministrazione resistente di provvedere al ripristino della convocabilità del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alla rettifica della causale informatica “Decade dalla nomina” nel sistema SIDI, garantendo la conservazione della posizione, del punteggio maturato e del diritto all’incarico indebitamente perduto; - nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni da perdita di chance e pregiudizio curriculare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione informatica SIDI recante la dicitura "Decade dalla nomina" e conseguenti dinieghi di stipula di contratti di supplenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, docente inserito nelle GPS della provincia di Bari e in posizione utile per il conferimento di incarichi annuali, ha ricevuto convocazioni per supplenze con decorrenza immediata mentre si trovava temporaneamente in Brasile per documentati motivi familiari. Ha dichiarato di non voler rinunciare agli incarichi e ha chiesto il differimento della presa di servizio al rientro in Italia, invocando l’art. 13, comma 3, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 e una situazione di forza maggiore. L’amministrazione ha risposto tramite PEC automatica con la dicitura "Decade dalla nomina", determinando il blocco della convocabilità del docente nelle GPS e nelle graduatorie di istituto e impedendo successivamente la stipula di un ulteriore contratto di supplenza. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della decadenza, chiesto l’accertamento del diritto al differimento della presa di servizio, il ripristino della convocabilità e della posizione in graduatoria, nonché il risarcimento dei danni da perdita di chance e pregiudizio curriculare. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha ritenuto che la controversia non riguardasse l’impugnazione di atti normativi, regolamentari o generali relativi alla formazione delle GPS, né l’inserimento originario del docente in una graduatoria non ancora formata. Essa concerneva invece una specifica annotazione SIDI di decadenza e i conseguenti dinieghi di stipula, cioè atti puntuali di gestione di una graduatoria già esistente, incidenti sul singolo rapporto di lavoro e adottati dall’amministrazione con poteri riconducibili alla gestione privatistica del rapporto. Anche le domande formalmente formulate come accertamento del diritto al differimento, ripristino della convocabilità e conservazione del punteggio erano funzionali al riconoscimento del diritto individuale alla prestazione lavorativa e alla conseguente assunzione. Applicando il criterio del petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, il TAR ha quindi escluso la propria giurisdizione e rimesso la controversia al giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini perentori di legge. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3.
Le controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato spettano al giudice ordinario, salvo le procedure concorsuali per l’assunzione e le ipotesi di pubblico impiego non contrattualizzato.
art. 2 d.lgs. 165/2001
Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.
Gli atti di macro-organizzazione adottati nell’esercizio del potere pubblicistico possono rientrare nella giurisdizione amministrativa se direttamente lesivi; tale regola non si applica agli atti puntuali di gestione del rapporto individuale.
art. 5 d.lgs. 165/2001
Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Le determinazioni puntuali relative alla gestione del rapporto di lavoro, comprese quelle incidenti sulla costituzione o prosecuzione del rapporto individuale, sono riconducibili ai poteri privatistici del datore di lavoro pubblico.
art. 9 c.p.a.
Il TAR ha richiamato tale disposizione quale base processuale per la declaratoria del difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Il TAR ha indicato il giudice ordinario competente per territorio quale giudice munito di giurisdizione, presso il quale il giudizio può essere riproposto nei termini perentori di legge.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 13, comma 3, O.M. n. 88 del 16 maggio 2024
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fondamento del preteso diritto al differimento della presa di servizio per giustificato motivo; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative a depennamenti, decadenze o annotazioni individuali nelle graduatorie del personale scolastico, quando incidono sulla costituzione o prosecuzione dello specifico rapporto di lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di atti puntuali di gestione del rapporto e non di esercizio di potere amministrativo autoritativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non il tipo formale di pronuncia richiesto dalla parte.
- La contestazione di una graduatoria già formata e della gestione concreta della posizione individuale dell’interessato non costituisce una controversia su una procedura concorsuale per l’assunzione, anche quando la decisione amministrativa incida sulla possibilità di ottenere un incarico pubblico.
- Le domande formalmente dirette all’annullamento di un atto informatico, all’accertamento di un diritto, al ripristino della convocabilità e alla rettifica della posizione in graduatoria restano devolute al giudice ordinario quando, nella sostanza, mirano al riconoscimento del diritto individuale alla prestazione lavorativa e alla conseguente assunzione.
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