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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06044/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, con i quali l'Ufficio, dopo aver disconosciuto alcune fatture emesse da fornitori indicati come Pronto Service s.a.s. ed Errenet s.r.l., aveva recuperato a tassazione un maggior reddito e l'IVA indebitamente detratta. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della società e di altra società del gruppo; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che le società fornitrici riconducibili a un soggetto terzo fossero mere cartiere o comunque strutture fittizie, prive di idonea organizzazione per rendere i servizi pubblicitari fatturati, sulla base di una serie di elementi indiziari (vita breve delle società, smarrimento o distruzione della contabilità, risposte evasive dei rappresentanti, ricorso a terzi fornitori, smentite di prestazioni, accertamenti svolti in altri giudizi). La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'effettiva operatività dei fornitori diretti, desumibile da sentenze relative ad altre società del gruppo che avrebbero accertato la concreta prestazione di servizi pubblicitari; 2) omesso esame del fatto che tali fornitori disponessero di collaboratori e avessero effettivamente eseguito lavori, come emergente da corrispondenza e perizie informatiche; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 116 c.p.c. per avere la CTR attribuito valore di prova legale a una sentenza resa tra terzi e non passata in giudicato, invece di valutarla liberamente; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse ricavato in modo meccanico l'evasione della contribuente da quella, eventualmente, dei fornitori a monte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, chiarendo che non vi era omissione di pronuncia ma semmai doglianza sulla motivazione, e che la motivazione della CTR non era apparente perché esponeva un percorso argomentativo intellegibile fondato su plurimi indizi della fittizietà delle operazioni. Ha respinto il primo motivo perché la CTR aveva già preso in esame le sentenze richiamate dalla contribuente, spiegando la diversità delle operazioni oggetto di tali decisioni e richiamando, invece, un diverso giudicato di merito che aveva qualificato le società del medesimo circuito come mere cartiere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata: la CTR non aveva attribuito valore di giudicato esterno alla sentenza richiamata, ma l'aveva utilizzata come elemento argomentativo a sostegno della fittizietà delle società fornitrici. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza o del procedimento va dedotto quando si contesti l'omessa pronuncia o la motivazione apparente, non quando si censuri in realtà la valutazione delle questioni giuridiche o fattuali trattate dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Vi è nullità per omessa pronuncia solo se il giudice trascura interamente domanda o eccezione; se decide sulla domanda ma non su singole questioni, il vizio è semmai motivazionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Le prove sono soggette al prudente apprezzamento del giudice, salvo i casi di prova legale; una sentenza resa tra terzi non assume di per sé valore di prova legale nel giudizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente, cioè non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una motivazione sufficiente e intellegibile, non necessariamente analitica.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la decisione deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato opera solo tra le parti del giudizio e nei limiti oggettivi e soggettivi propri della decisione passata in giudicato.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo e della ragionevole durata può giustificare la mancata integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia prima facie infondato.

  • art. 6 CEDU

    La ragionevole durata e l'effettività del processo impongono di evitare attività processuali inutili o meramente dilatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è distinto dal vizio di motivazione: se il giudice decide sulla domanda o eccezione, ma non su alcune argomentazioni difensive, la censura va eventualmente veicolata come vizio motivazionale, non come nullità per omessa pronuncia.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è apparente una motivazione che esponga, sia pure sinteticamente, fatti, indizi e ragioni della decisione.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • Le sentenze rese tra altri soggetti non hanno valore di giudicato nel processo in cui non sono state pronunciate e non possono essere trattate come prova legale; possono al più essere valorizzate, nei limiti del caso, come elementi di convincimento soggetti al prudente apprezzamento del giudice.
  • In presenza di una motivazione della CTR basata su un complesso di indizi convergenti sulla fittizietà delle operazioni fatturate, la Cassazione non può sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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