Cassazione Civile, Ordinanza n. 24349/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo/intimato a più lavoratori da una società poi trasferente l'azienda. La Corte d'Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione con pagamento dell'indennità. Successivamente, in ragione di un trasferimento d'azienda tra la società originaria e una società cessionaria, i lavoratori hanno convenuto quest'ultima davanti al Tribunale chiedendo la reintegrazione nei posti di lavoro e il pagamento delle somme dovute. Il Tribunale ha però sospeso il giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c. ritenendo pregiudiziale il giudizio di cassazione pendente contro la sentenza d'appello. I lavoratori hanno quindi proposto regolamento di competenza, deducendo l'illegittimità della sospensione per totale assenza di motivazione e, in via subordinata, anche l'erroneità nel merito della sospensione. La società resistente ha difeso la decisione del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. fosse illegittima perché l'ordinanza del Tribunale si limitava a richiamare il vincolo di pregiudizialità logico-giuridica con la sentenza d'appello impugnata, senza svolgere l'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice di merito, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
"sospensione facoltativa"; "vincolo di pregiudizialità logico-giuridica"
la sospensione del processo pregiudicato può essere disposta discrezionalmente solo quando il giudice motivi in modo non apparente la ragione per cui non riconosce l'autorità della sentenza pregiudicante impugnata, valutandone la plausibile controvertibilità
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria è esclusa nei casi di pregiudizialità tecnica tra giudizi quando la sentenza pregiudicante non sia passata in giudicato, salvo ipotesi specifiche previste dalla legge
art. 42 c.p.c.
l'ordinanza di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è impugnabile con regolamento di competenza
art. 336, comma 2, c.p.c.
in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati si applica il meccanismo di caducazione previsto dalla norma
Massime di principio
- La sospensione facoltativa del processo pregiudicato ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione effettiva e non meramente apparente, fondata sulla valutazione della plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudicante.
- Non basta richiamare in modo astratto un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica: il giudice deve spiegare perché ritiene di non poter condividere l'accertamento contenuto nella sentenza già resa in altro giudizio tra le stesse parti.
- Quando la sentenza pregiudicante è stata impugnata, il giudice del processo dipendente può scegliere tra condividere l'accertamento o sospendere il giudizio, ma la scelta è sindacabile in Cassazione quanto alla sussistenza dei presupposti processuali e all'esistenza di una motivazione non apparente.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. deve essere mantenuta entro ambiti rigorosi, per evitare un'indebita dilatazione dei tempi del processo.
- L'ordinanza di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è controllabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.
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