Cassazione Civile, Ordinanza n. 27855/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa da una società in liquidazione contro il proprio ex amministratore, per la gestione del parcheggio denominato ex stazione a Sanremo. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, liquidando il danno in euro 359.978,00, rigettando invece la riconvenzionale e la domanda ex art. 96 c.p.c.; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione l'ex amministratore ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente valorizzata la questione dell'insussistenza del nesso causale tra la sua condotta e il danno. Ha inoltre dedotto che il danno imputatogli coincideva con l'importo corrisposto da una successiva transazione con un terzo, relativo al mancato affidamento del servizio di gestione, e che tale esborso dipendeva da scelte discrezionali del nuovo organo amministrativo della società, adottate dopo la cessazione della sua carica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e un diverso apprezzamento del nesso causale tra condotta dell'amministratore e danno, attività riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
È evocato dal ricorrente per contestare il nesso causale e la quantificazione del danno, ma la Corte rileva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 2392 c.c.
Richiamato nel racconto della vicenda come base della domanda di responsabilità contro l'amministratore; la Corte non entra nel merito della relativa applicazione, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato quale base del procedimento in camera di consiglio non partecipata.
art. 96 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla domanda rigettata nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio e della ricostruzione del nesso causale operata dai giudici di merito.
- L'accertamento del nesso causale tra condotta e danno, quando richiede la valutazione delle risultanze istruttorie, è riservato al giudice di merito e non può essere sindacato in Cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità realmente dedotto.
- La censura che prospetti una violazione dell'art. 1227 c.c., ma miri sostanzialmente a contestare l'apprezzamento del fatto e delle prove, è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite; resta fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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