Cassazione Penale, Sentenza n. 19923/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di partecipazione all'organizzazione mafiosa 'ndrangheta (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge: sostiene che la conversazione intercettata non prova la sua appartenenza al sodalizio (era solo un ascoltatore passivo), che documenti prodotti (articoli giornalistici) smentirebbero alcune contestazioni (pagamento di "tasse" alla famiglia Longo) e che non sussisterebbero esigenze cautelari né ruolo criminale tale da giustificare la misura, anche considerata la sua età.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto non provata la fondatezza dei motivi di cassazione: le contestazioni difensive erano generiche e non supportate da prove idonee; la valutazione delle intercettazioni e del significato delle frasi è questione di fatto rimessa al giudice di merito e motivata secondo logica ed esperienza; sussistono gravi indizi di colpevolezza e la presunzione relativa delle esigenze cautelari non è stata superata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma sul delitto di associazione mafiosa è stata ritenuta applicabile; la Corte valorizza come indizi rilevanti la conoscenza dettagliata delle dinamiche interne del sodalizio e il ruolo svolto dal ricorrente quale "pacere" chiamato da altri sodali, elementi che possono configurare partecipazione organica.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riconosciuta la doppia presunzione in tema di esigenze cautelari (presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della misura carceraria). In presenza di gravi indizi di 416-bis, il giudice non deve provare in positivo i pericoli di libertas ma valutare se vi siano segnali concreti di dissociazione che smentiscano la presunzione; in assenza di tali segnali va applicata la custodia in carcere o altra misura restrittiva adeguata.
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (art. 2/5, comma 3) e giurisprudenza di riferimento
La stessa disciplina successiva alla legge conferma i principi sulle esigenze cautelari. La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata e sottolinea la distinzione tra mafie "storiche" (per le quali la distanza temporale non abbatte la presunzione) e altre consorterie per le quali il tempo può incidere.
Massime di principio
- Le intercettazioni e la loro interpretazione sono valutazione di merito: un giudice di merito può trarre significati anche da ruoli attribuiti da terzi (es. essere chiamato a "pacificare"), e tale valutazione è difficile da rovesciare in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La mera conoscenza delle dinamiche di un clan o rapporti familiari con esponenti mafiosi non esclude automaticamente la rilevanza penale; la convergenza di elementi (conoscenza dettagliata + ruolo operativo riconosciuto da altri sodali) può costituire grave indizio di partecipazione.
- Per superare la presunzione di esigenze cautelari nei reati di mafia occorrono segnali di dissociazione chiari e concreti; l'età avanzata o la limitata incisività delle contestazioni non sono di per sé sufficienti a escludere il rischio cautelare.
- Documenti o notizie giornalistiche allegati dal difensore non costituiscono prova idonea a smentire intercettazioni o indizi investigativi: la contestazione richiede elementi probatori concreti e rilevanti.
- In cassazione i motivi generici e non specificamente documentati sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati o inammissibili.
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