Cassazione Civile, Ordinanza n. 00734/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Ministero della giustizia ha impugnato il decreto della Corte d'appello che, decidendo sull'opposizione, aveva liquidato in euro 3.369,91 l'equo indennizzo dovuto a un creditore per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare. Il ricorso era fondato su un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, perché il giudice di merito aveva ritenuto non applicabile la riduzione dell'indennizzo prevista dalla norma alle procedure fallimentari. Secondo il ricorrente, la riduzione fino al 20% o al 40% in caso di numero elevato di parti del processo presupposto sarebbe coerente con la ratio di contenimento dell'indennizzo quando il ritardo dipenda anche dalla pluralità dei soggetti coinvolti. Il Ministero chiedeva quindi la corretta applicazione della riduzione all'indennizzo liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la riduzione prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 non si applica alle procedure concorsuali in via ordinaria, trattandosi di procedimenti nei quali la pluralità dei creditori è fisiologica e già rilevante ai fini della valutazione della complessità della causa ex art. 2, comma 2, L. n. 89/2001. La riduzione può operare solo se l'istanza di insinuazione al passivo riguardi, essa stessa, una pluralità di soggetti, situazione diversa dall'ordinario svolgimento della procedura fallimentare. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001
La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di cinquanta
La riduzione non si applica alle procedure concorsuali in via ordinaria; può operare solo se la singola istanza riguardi una pluralità di soggetti, non per il solo fatto che la procedura fallimentare coinvolga molti creditori.
art. 2, comma 2, L. n. 89/2001
Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione
Il numero elevato dei creditori nella procedura concorsuale è parametro valutabile nella complessità del procedimento e quindi nella quantificazione dell'indennizzo.
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
La legge considera la peculiare complessità delle procedure concorsuali e ne fissa la durata ragionevole in sei anni.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la pluralità dei creditori è un tratto fisiologico del procedimento e non integra di per sé il presupposto per la riduzione automatica dell'indennizzo prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001.
- La riduzione dell'indennizzo per numero elevato di parti presuppone una pluralità di soggetti rilevante in concreto nel processo presupposto, diversa dalla normale struttura pluralistica della procedura fallimentare.
- Il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura può comunque incidere, come indice di complessità, sulla quantificazione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 89/2001.
- La disciplina dell'equa riparazione deve essere letta in coordinamento con i criteri legali di valutazione della complessità del procedimento e con la specifica previsione della durata ragionevole delle procedure concorsuali.
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