Cassazione Penale, Sentenza n. 8932/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 18/09/2023 che aveva rigettato la richiesta ex art. 299 c.p.p. di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. I motivi di ricorso in Cassazione erano: (1) nullità per tardiva produzione del decreto di latitanza e violazione dell'art.127 c.p.p.; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga (contestando incompletezza ricerche e valutazione errata dei documenti che attestano residenza e passaporto); (3) vizio di motivazione e violazione di legge circa il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (contestando l'interpretazione del concetto di "stessa specie", la mancata considerazione di elementi nuovi come assoluzioni, cessazione cariche e nuovo lavoro); (4) omessa valutazione di misure cautelari meno gravose e presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione. In sintesi: (i) il primo motivo è manifestamente infondato perché il decreto di latitanza non ha avuto efficacia decisiva nella motivazione del Tribunale del riesame; la Corte sottolinea l'onere per la difesa di dimostrare la decisivita dei documenti contestati; (ii) il secondo motivo viene respinto: la Corte ricorda la distinzione tra latitanza e irreperibilita e ritiene che il trasferimento dal Regno Unito agli Emirati, paese con rapporti di cooperazione piu complessi, sia indice non illogico del pericolo di fuga; il vizio relativo alla mancata attivazione di procedure internazionali non scalfisce la valutazione cautelare; (iii) il terzo motivo e infondato: i c.d. elementi nuovi non modificano in modo decisivo il quadro indiziario e il Tribunale ha fornito motivazioni non manifestamente illogiche su modifica dell'imputazione, cessazione di cariche e assoluzioni; la giurisprudenza sul concetto di "stessa specie" e' coerente e non giustifica rinvio alle Sezioni Unite; (iv) la Corte conferma che il pericolo di reiterazione deve basarsi su elementi concreti e plausibili e che la normativa interna e la giurisprudenza europea non impongono un livello di rigore incompatibile con l'interpretazione nazionale adottata. Conseguentemente la misura cautelare e' stata mantenuta.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ribadisce che la lettera c) (pericolo di reiterazione) va interpretata alla luce della giurisprudenza che richiede un rischio concreto e plausibile e consente di valutare la 'stessa specie' in termini di identita' del bene giuridico o di uguaglianza di natura/modalita' esecutive
art. 127 cod. proc. pen.
Termine di cinque giorni per presentazione di memorie e documenti in appello cautelare; la Corte sottolinea che la violazione processuale impugnata richiede la prova della decisivita' degli atti prodotti tardivamente per integrare nullita' rilevante in Cassazione
art. 296 cod. proc. pen.
Definizione di latitante; la Corte ricorda la distinzione tra latitanza e irreperibilita' e che la latitanza permane fino a revoca o arresto
art. 299 cod. proc. pen.
Strumento per chiedere revoca o sostituzione della misura cautelare: le modifiche al quadro cautelare devono essere prospettate tramite istanza ex art.299 al giudice che procede
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello cautelare al tribunale del riesame; in relazione ad art.127 per i termini di deposito documenti
art. 178 cod. proc. pen.
Previsione di nullita' processuali; la Corte ha richiamato l'onere di dimostrare la rilevanza decisiva della presunta nullita' ai fini della pronuncia impugnata
art. 606 cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la fondatezza dei motivi dedotti ai sensi delle lett. indicate (in particolare lett. c)
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Potere del tribunale del riesame di considerare d'ufficio circostanze rilevanti per esigenze cautelari, compresa la latitanza sopravvenuta
d. lgs. n. 58/1998 (art. citato: art.185)
Contestualizzazione economico-finanziaria dei fatti (emissione prestiti obbligazionari e negoziazioni azionarie) rilevante per la ricostruzione fattuale, ma non oggetto di specifica interpretazione normativa nella decisione
art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea (art.5) sul diritto alla liberta', ma ha ritenuto che i criteri di proporzionalita' e plausibilita' del pericolo di reiterazione applicati dalla giurisprudenza di Strasburgo non contraddicono l'interpretazione nazionale dell'art.274 c.p.p.
Massime di principio
- La produzione tardiva di un decreto di latitanza non invalida automaticamente la decisione del giudice: la parte che denuncia la violazione deve dimostrare che il documento avuto tardivamente ha avuto efficacia decisiva nella motivazione del provvedimento impugnato
- La dichiarazione di latitanza e la circostanza che l'imputato abbia trasferito la residenza all'estero, specie in Stati con rapporti di cooperazione giudiziaria piu complessi, sono indici rilevanti e non illogici del pericolo di fuga
- La latitanza e' distinta dall'irreperibilita'; per l'una non e' necessario che le ricerche siano identiche a quelle previste per l'irreperibilita', e lo stato di latitanza permane fino a revoca o arresto
- Il pericolo di reiterazione (art.274 c.p.p., lett. c) va motivato su elementi concreti e plausibili; la nozione di 'stessa specie' puo' essere intesa sia come identita' del bene giuridico tutelato sia come uguaglianza di natura o modalita' esecutive dei reati
- Nuovi elementi sopravvenuti possono giustificare la revisione delle esigenze cautelari solo se sono effettivamente idonei a mutare il quadro indiziario precedente; la mera enunciazione di circostanze non e' sufficiente
- La valutazione circa l'inidoneita' di misure meno gravose e' rimessa in larga misura al giudice di merito e puo' essere sindacata in Cassazione solo se manifesta illogicita' o violazione di legge
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