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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8932/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 18/09/2023 che aveva rigettato la richiesta ex art. 299 c.p.p. di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. I motivi di ricorso in Cassazione erano: (1) nullità per tardiva produzione del decreto di latitanza e violazione dell'art.127 c.p.p.; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga (contestando incompletezza ricerche e valutazione errata dei documenti che attestano residenza e passaporto); (3) vizio di motivazione e violazione di legge circa il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (contestando l'interpretazione del concetto di "stessa specie", la mancata considerazione di elementi nuovi come assoluzioni, cessazione cariche e nuovo lavoro); (4) omessa valutazione di misure cautelari meno gravose e presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione. In sintesi: (i) il primo motivo è manifestamente infondato perché il decreto di latitanza non ha avuto efficacia decisiva nella motivazione del Tribunale del riesame; la Corte sottolinea l'onere per la difesa di dimostrare la decisivita dei documenti contestati; (ii) il secondo motivo viene respinto: la Corte ricorda la distinzione tra latitanza e irreperibilita e ritiene che il trasferimento dal Regno Unito agli Emirati, paese con rapporti di cooperazione piu complessi, sia indice non illogico del pericolo di fuga; il vizio relativo alla mancata attivazione di procedure internazionali non scalfisce la valutazione cautelare; (iii) il terzo motivo e infondato: i c.d. elementi nuovi non modificano in modo decisivo il quadro indiziario e il Tribunale ha fornito motivazioni non manifestamente illogiche su modifica dell'imputazione, cessazione di cariche e assoluzioni; la giurisprudenza sul concetto di "stessa specie" e' coerente e non giustifica rinvio alle Sezioni Unite; (iv) la Corte conferma che il pericolo di reiterazione deve basarsi su elementi concreti e plausibili e che la normativa interna e la giurisprudenza europea non impongono un livello di rigore incompatibile con l'interpretazione nazionale adottata. Conseguentemente la misura cautelare e' stata mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ribadisce che la lettera c) (pericolo di reiterazione) va interpretata alla luce della giurisprudenza che richiede un rischio concreto e plausibile e consente di valutare la 'stessa specie' in termini di identita' del bene giuridico o di uguaglianza di natura/modalita' esecutive

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Termine di cinque giorni per presentazione di memorie e documenti in appello cautelare; la Corte sottolinea che la violazione processuale impugnata richiede la prova della decisivita' degli atti prodotti tardivamente per integrare nullita' rilevante in Cassazione

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Definizione di latitante; la Corte ricorda la distinzione tra latitanza e irreperibilita' e che la latitanza permane fino a revoca o arresto

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Strumento per chiedere revoca o sostituzione della misura cautelare: le modifiche al quadro cautelare devono essere prospettate tramite istanza ex art.299 al giudice che procede

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello cautelare al tribunale del riesame; in relazione ad art.127 per i termini di deposito documenti

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Previsione di nullita' processuali; la Corte ha richiamato l'onere di dimostrare la rilevanza decisiva della presunta nullita' ai fini della pronuncia impugnata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la fondatezza dei motivi dedotti ai sensi delle lett. indicate (in particolare lett. c)

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Potere del tribunale del riesame di considerare d'ufficio circostanze rilevanti per esigenze cautelari, compresa la latitanza sopravvenuta

  • d. lgs. n. 58/1998 (art. citato: art.185)

    Contestualizzazione economico-finanziaria dei fatti (emissione prestiti obbligazionari e negoziazioni azionarie) rilevante per la ricostruzione fattuale, ma non oggetto di specifica interpretazione normativa nella decisione

  • art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea (art.5) sul diritto alla liberta', ma ha ritenuto che i criteri di proporzionalita' e plausibilita' del pericolo di reiterazione applicati dalla giurisprudenza di Strasburgo non contraddicono l'interpretazione nazionale dell'art.274 c.p.p.

Massime di principio

  • La produzione tardiva di un decreto di latitanza non invalida automaticamente la decisione del giudice: la parte che denuncia la violazione deve dimostrare che il documento avuto tardivamente ha avuto efficacia decisiva nella motivazione del provvedimento impugnato
  • La dichiarazione di latitanza e la circostanza che l'imputato abbia trasferito la residenza all'estero, specie in Stati con rapporti di cooperazione giudiziaria piu complessi, sono indici rilevanti e non illogici del pericolo di fuga
  • La latitanza e' distinta dall'irreperibilita'; per l'una non e' necessario che le ricerche siano identiche a quelle previste per l'irreperibilita', e lo stato di latitanza permane fino a revoca o arresto
  • Il pericolo di reiterazione (art.274 c.p.p., lett. c) va motivato su elementi concreti e plausibili; la nozione di 'stessa specie' puo' essere intesa sia come identita' del bene giuridico tutelato sia come uguaglianza di natura o modalita' esecutive dei reati
  • Nuovi elementi sopravvenuti possono giustificare la revisione delle esigenze cautelari solo se sono effettivamente idonei a mutare il quadro indiziario precedente; la mera enunciazione di circostanze non e' sufficiente
  • La valutazione circa l'inidoneita' di misure meno gravose e' rimessa in larga misura al giudice di merito e puo' essere sindacata in Cassazione solo se manifesta illogicita' o violazione di legge

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