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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 434/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 3 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202501078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 434/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 434/2023 del Tribunale di Arezzo, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di 500 euro annui, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 giugno 2024, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. L'amministrazione non si è costituita e non ha contestato l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il giudicato, la rituale notifica della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inesecuzione dell'obbligo gravante sul Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Arezzo, accreditando mediante carta del docente 500 euro per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta, per i successivi sessanta giorni, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. La decisione deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La norma è richiamata quale fonte istitutiva della carta del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato; nel caso concreto il TAR ne ha verificato il decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un giudicato, la sua rituale notificazione all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inesecuzione dell'obbligo accertato.
  • In presenza di un giudicato che riconosce una prestazione pecuniaria a carico di un'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine specifico, individuando esattamente importi, modalità di pagamento e accessori dovuti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire per un termine determinato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione obbligata, anche prevedendo la facoltà di delega.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente, anche quando la controversia presenta carattere seriale e limitata complessità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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