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Sentenza

Sentenza n. 955/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202000482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo della Soprintendenza sulle domande di condono edilizio relative a un manufatto interrato e a un manufatto fuori terra

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il parere negativo della Soprintendenza reso nell'ambito di due istanze di condono edilizio presentate ai sensi della l. 724/1994 per due fabbricati situati nel Comune di Rimini, all'interno dell'area paesaggisticamente vincolata denominata San Martino Monte L'Abbate e San Lorenzo in Correggiano. Hanno dedotto, con riferimento al manufatto interrato e al manufatto fuori terra, la violazione degli artt. 32 l. 47/1985, 136 d.lgs. 42/2004 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio dell'affidamento. In particolare, hanno sostenuto che il manufatto interrato, già oggetto di un provvedimento comunale favorevole alla sanatoria edilizia, non fosse idoneo a incidere sul vincolo paesaggistico, trattandosi di opera non visibile dall'esterno, collocata ai margini dell'area vincolata. Hanno inoltre lamentato che la Soprintendenza avesse valutato unitariamente le opere senza esaminare specificamente le caratteristiche e l'impatto del manufatto interrato. Quanto al manufatto fuori terra, hanno contestato la valutazione negativa della compatibilità paesaggistica, anche in ragione della prossimità al limite dell'area vincolata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto legittimo il parere negativo nella parte relativa al manufatto fuori terra. Ha rilevato che l'opera ricadeva all'interno della perimetrazione dell'area vincolata e che la Soprintendenza aveva motivato il contrasto dell'intervento con il contesto paesaggistico, caratterizzato da una vocazione agricola, da fabbricati rurali di pregio e da valori panoramici, naturali e morfologici. Il giudice ha ricordato che il parere paesaggistico costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile entro limiti ristretti per difetto di motivazione, illogicità manifesta o travisamento dei fatti, e ha ritenuto adeguata la motivazione concernente l'incidenza dell'opera fuori terra sui valori tutelati. Il ricorso è stato invece accolto limitatamente al manufatto interrato, poiché il parere non ne aveva esaminato specificamente la natura e l'eventuale incidenza sull'impatto paesaggistico complessivo e sulle visuali panoramiche. Il TAR ha osservato che le opere esclusivamente interne e non visibili dall'esterno possono risultare irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, purché tale caratteristica sia documentalmente attestata e non contestata dall'amministrazione. È stato quindi annullato il parere impugnato soltanto nella parte contraria alla sanatoria del manufatto interrato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    parere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge 47/1985

    La disposizione costituisce la base normativa per il parere paesaggistico relativo alle opere abusive oggetto di condono edilizio.

  • art. 39 l. 724/1994

    viste ... gli art. 32 della L.47/85 e s.m.i. e art. 39 della Legge 724/94

    È richiamato quale fondamento normativo delle domande di condono edilizio esaminate.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dalle ricorrenti in relazione al difetto di motivazione; il giudice ha ravvisato tale vizio soltanto con riferimento alla mancata valutazione specifica del manufatto interrato.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

    La tutela paesaggistica dell'area comprende le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere; la collocazione dell'opera nell'area vincolata consente la valutazione della sua compatibilità con tali valori.

  • art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004

    parere vincolante, ai sensi del comma 5, art. 146 parte III del D. Lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica è vincolante e costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice entro i limiti del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta e del travisamento dei fatti.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna e non siano visibili dall'esterno

    Nel contesto richiamato dal giudice, la presenza del vincolo non è di per sé ostativa alla sanatoria di opere esclusivamente interne e non visibili dall'esterno, purché tale circostanza sia documentalmente attestata e non contestata dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Il parere paesaggistico negativo relativo a un'opera abusiva oggetto di condono deve valutare specificamente tutti gli elementi fattuali rilevanti e indicare in modo concreto le ragioni per cui il mantenimento dell'opera comprometterebbe i valori paesaggistici tutelati.
  • La discrezionalità tecnica della Soprintendenza in materia paesaggistica è sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano difetto di motivazione, illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • La mera ricaduta dell'opera all'interno di un'area vincolata non rende automaticamente illegittimo il diniego di compatibilità paesaggistica: il diniego è legittimo quando la Soprintendenza abbia individuato il rapporto concreto tra l'intervento e i valori paesaggistici tutelati.
  • Quando una domanda di condono riguarda più manufatti aventi caratteristiche e impatti paesaggistici diversi, l'autorità preposta alla tutela deve esaminarli distintamente e motivare specificamente il giudizio relativo a ciascuna opera.
  • Le opere esclusivamente interne e non visibili dall'esterno possono essere irrilevanti sotto il profilo paesaggistico e non ostative alla sanatoria, purché la loro non visibilità sia documentalmente attestata e non risulti contestata dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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