Cassazione Penale, Sentenza n. 4903/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza interposta lamentando violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 625-bis c.p., ritenendo che tale attenuante avrebbe dovuto ridurre la sua responsabilità o la pena inflitta per il reato di furto aggravato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Di conseguenza la Corte non ha esaminato il merito dell'impugnazione (quindi non ha valutato l'applicabilità dell'art. 625-bis). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 500,00. In precedenza la Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna in primo grado per furto aggravato a carico di Amedeo e Ivano Proietti.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. pen.
La norma è invocata dal ricorrente come circostanza attenuante speciale da applicare al furto; la Corte di Cassazione non ha potuto valutare la sua applicabilità per sopravvenuta rinuncia al ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; attesta la regolarità procedurale della trasmissione degli atti.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando è intervenuta rinuncia; applicata dalla Corte quale causa ostativa all'esame del merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se regolarmente sottoscritta e autenticata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito.
- In caso di rinuncia sopravvenuta l'attenzione deve essere posta sulle conseguenze processuali: condanna alle spese e possibile somma da versare alla Cassa delle Ammende, il cui ammontare è determinato equitativamente dal giudice.
- Se l'obiettivo è ottenere l'applicazione di una circostanza attenuante (es. art. 625-bis), è necessario sollevarla e motivarla nelle fasi processuali opportune; la rinuncia rende vano il riesame superiore su tale questione.
- La parte resistente (spesso la Procura/Procura Generale) ottiene il 'vantaggio' processuale della conservazione della decisione impugnata quando il ricorrente rinuncia al gravame.
- Prima di rinunciare a un ricorso è fondamentale valutare le implicazioni — sostanziali e economiche — e considerare se vi siano motivi per proseguire, perché la rinuncia annulla la possibilità di riforma in cassazione.
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