Sentenza n. 11755/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47232 presentata in data 25 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 16 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 25 ottobre 2025 un’istanza per il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno, del titolo di specializzazione rilasciato da un’università spagnola. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante il decorso dei termini per la conclusione del procedimento, lamentando anche l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza adottare, nelle more del giudizio, un provvedimento espresso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza, decorso del termine previsto e mancata adozione di un provvedimento. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, in caso di documentazione completa, tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché il Ministero non aveva formulato richieste di integrazione né concluso il procedimento, è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. L’amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento, a fronte di un’istanza formale e in assenza di un provvedimento espresso, integra il presupposto per l’azione avverso il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
direttiva 2013/55/UE
La domanda di riconoscimento del titolo è stata proposta ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali; il giudice ha richiamato, per la definizione del procedimento, i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è fondata quando il privato dimostra la presentazione di una formale istanza, il decorso del termine applicabile e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Nel procedere al riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e valutare la domanda secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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