Ordinanza n. 89/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, relativo all'inibizione dal far ritorno nel Comune di Vibo Valentia, senza preventiva autorizzazione per la durata di anni 3 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Vibo Valentia recante il divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia, senza preventiva autorizzazione, per tre anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica destinataria del provvedimento questorile ha proposto ricorso per l'annullamento dell'inibizione dal ritorno nel Comune di Vibo Valentia, chiedendone contestualmente la sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio connesso alla possibile necessità di svolgere attività lavorativa nel territorio oggetto del divieto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, insussistente un pregiudizio qualificato e attuale. La possibile incidenza del divieto sull'attività lavorativa del ricorrente è stata considerata meramente astratta e ipotetica. Il giudice ha inoltre rilevato che, qualora tale esigenza lavorativa dovesse concretizzarsi, il ricorrente potrebbe chiedere un'autorizzazione in deroga, possibilità espressamente prevista dal provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, in particolare quanto alla sussistenza di un pregiudizio qualificato e attuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prospettazione di un pregiudizio qualificato e attuale; non è sufficiente un pregiudizio meramente astratto o ipotetico.
- L'esistenza di una possibilità di autorizzazione in deroga prevista dallo stesso provvedimento può escludere, nella fase cautelare, l'attualità e la concretezza del pregiudizio prospettato, quando l'esigenza dedotta non si sia ancora concretamente verificata.
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