Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, relativo all'inibizione dal far ritorno nel Comune di Vibo Valentia, senza preventiva autorizzazione per la durata di anni 3 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Vibo Valentia recante il divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia, senza preventiva autorizzazione, per tre anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica destinataria del provvedimento questorile ha proposto ricorso per l'annullamento dell'inibizione dal ritorno nel Comune di Vibo Valentia, chiedendone contestualmente la sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio connesso alla possibile necessità di svolgere attività lavorativa nel territorio oggetto del divieto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, insussistente un pregiudizio qualificato e attuale. La possibile incidenza del divieto sull'attività lavorativa del ricorrente è stata considerata meramente astratta e ipotetica. Il giudice ha inoltre rilevato che, qualora tale esigenza lavorativa dovesse concretizzarsi, il ricorrente potrebbe chiedere un'autorizzazione in deroga, possibilità espressamente prevista dal provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, in particolare quanto alla sussistenza di un pregiudizio qualificato e attuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prospettazione di un pregiudizio qualificato e attuale; non è sufficiente un pregiudizio meramente astratto o ipotetico.
  • L'esistenza di una possibilità di autorizzazione in deroga prevista dallo stesso provvedimento può escludere, nella fase cautelare, l'attualità e la concretezza del pregiudizio prospettato, quando l'esigenza dedotta non si sia ancora concretamente verificata.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.