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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17058/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente che aveva prestato servizio prima in posizione di comando presso un ente di trasporto e poi alle dipendenze della Regione, con successivo inquadramento nei ruoli dell’ente. Il lavoratore ha chiesto la ricostruzione giuridica ed economica della carriera assumendo di essere stato collocato nel 6° livello funzionale anziché nel 7°, con conseguente richiesta di differenze retributive. I giudici di merito hanno ritenuto prescritti sia il diritto alla superiore qualifica sia i crediti retributivi: la Corte d’appello ha individuato il dies a quo della prescrizione decennale nella delibera del 1.12.1983 che attribuiva definitivamente il 6° livello, ha escluso rilevanza alla successiva conoscenza dell’errato inquadramento e ha ritenuto tardiva e inammissibile la produzione in appello di documenti relativi all’interruzione della prescrizione dei crediti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2103 e 2937 c.c., sostenendo che il successivo riconoscimento del corretto inquadramento da parte del datore originario dovesse rilevare anche nei confronti del datore cessionario; 2) violazione degli artt. 2938 c.c. e 437 c.p.c., contestando la declaratoria di tardività della produzione documentale sull’interruzione della prescrizione; 3) violazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., lamentando un errato riparto dell’onere probatorio in tema di decorrenza della prescrizione; 4) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., censurando la mancata compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e della novità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la revisione dell’inquadramento compiuta dal datore originario, a distanza di molti anni, non era rilevante ai fini della ricostruzione della carriera presso il datore cessionario né poteva estendere a quest’ultimo la pretesa rinuncia alla prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché costruito su un presupposto fattuale smentito dalla sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l’eccezione di prescrizione come ritualmente proposta dalla Regione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale non aveva addossato al lavoratore la prova di una causa impeditiva dell’esercizio del diritto, ma aveva solo escluso che la tardiva conoscenza dell’inadempimento potesse incidere sul decorso della prescrizione. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per contestare l’inquadramento professionale; la Corte ha escluso che il successivo riconoscimento del datore originario potesse incidere sulla posizione del lavoratore presso il datore cessionario.

  • art. 2937 c.c.

    Richiamato con riferimento alla pretesa rinuncia alla prescrizione; la Corte ha ritenuto irrilevante il riconoscimento tardivo compiuto dal soggetto originariamente datore di lavoro.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato per censurare il rilievo della prescrizione; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza perché fondata su un presupposto non corrispondente alla motivazione impugnata.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato in tema di produzione documentale in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura poiché la prescrizione era stata eccepita dalla controparte e la questione non derivava da rilievo officioso.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato sul dies a quo della prescrizione; la Corte ha escluso che la tardiva conoscenza dell’inadempimento costituisca causa impeditiva dell’esercizio del diritto.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha respinto la censura perché fondata su una lettura errata della decisione di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che si tratta di valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contesto di un rapporto di lavoro trasferito o comunque riallocato presso un diverso datore, un successivo riconoscimento dell’inquadramento da parte del datore originario non è di per sé idoneo a incidere sulla posizione giuridica del lavoratore nei confronti del datore effettivamente titolare del rapporto al momento della pretesa.
  • La decorrenza della prescrizione va individuata in relazione al momento in cui il diritto può essere fatto valere; la mera tardiva conoscenza soggettiva dell’esatto inquadramento o dell’inadempimento non integra, di regola, una causa giuridica impeditiva dell’esercizio del diritto.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che presupponga una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito, specie quando la doglianza attribuisca alla sentenza una statuizione mai effettivamente resa.
  • La deduzione sull’onere della prova è scrutinabile solo se si confronta con la reale ratio decidendi: non basta contestare in astratto il criterio probatorio se il giudice di merito ha invece escluso la rilevanza giuridica del fatto allegato.
  • La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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