Sentenza n. 961/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-rigetto illegittimamente serbato sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla Società ricorrente in data 4 settembre 2025; e per la condanna del Comune di Castelfranco di Sotto all'esibizione della documentazione indicata nella predetta istanza di accesso dimessa in giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 4 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il silenzio-rigetto serbato dal Comune sull'istanza di accesso e aveva chiesto l'esibizione della documentazione indicata nell'istanza. Nel corso del giudizio ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori sulla base della sola procura alle liti ordinaria. Il TAR ha rilevato che tale procura non conferiva il mandato speciale necessario per disporre del diritto controverso mediante rinuncia al giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dal comportamento della società ricorrente e, in particolare, dalla volontà di rinunciare al ricorso, sebbene l'atto di rinuncia non fosse valido per mancanza di mandato speciale. Il giudice ha richiamato l'art. 24 c.p.a., che non estende automaticamente la procura ordinaria alla rinuncia, e l'art. 84 c.p.a., che richiede un mandato speciale per disporre del diritto in contesa. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune resistente.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale rito applicabile alle controversie in materia di accesso agli atti.
art. 84 c.p.a.
Al difensore, per disporre del diritto in contesa, debba essere conferito mandato speciale.
La rinuncia al ricorso, quale atto dispositivo del diritto controverso, richiede uno specifico mandato speciale; tuttavia, la condotta processuale può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, determinando l'improcedibilità del ricorso.
art. 24 c.p.a.
La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.
La procura alle liti ordinaria si estende agli atti espressamente indicati dalla norma, ma non attribuisce al difensore il potere di rinunciare al giudizio o al diritto controverso senza mandato speciale.
Massime di principio
- La procura alle liti ordinaria, anche se conferita per agire e contraddire davanti al giudice amministrativo, non attribuisce al difensore il potere di disporre del diritto controverso mediante rinuncia al ricorso; a tal fine è necessario un mandato speciale.
- Quando l'atto di rinuncia al ricorso è invalido per mancanza di mandato speciale, il giudice può comunque desumere dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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