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Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - dell'ordinanza sindacale n. 38 del 24 luglio 2025, con la quale il Comune di Pianopoli ha ordinato al ricorrente di provvedere alla rimozione e smaltimento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e al ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202501470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che imponeva la rimozione, lo smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario del terreno)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 e, altresì, dell’art. 50 d.lgs. 267/2000, relativa a veicoli fuori uso, rottami metallici, pezzi di carrozzeria e componenti di veicoli contenenti oli esausti rinvenuti su un terreno di sua proprietà. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo che i materiali non fossero qualificabili come rifiuti perché funzionali alla propria attività imprenditoriale; violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e degli artt. 7 ss. l. 241/1990 per omessa attivazione del contraddittorio procedimentale; violazione dell’art. 50 d.lgs. 267/2000 e difetto dei presupposti e della motivazione per l’adozione dell’ordinanza. Il Comune ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e dell’UTG-Prefettura di Catanzaro, poiché l’atto era stato adottato dal Sindaco nell’esercizio di poteri propri e quale rappresentante della comunità locale, senza coinvolgimento delle amministrazioni statali. Nel merito ha accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima l’ordinanza per omessa instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Tale disposizione impone che gli accertamenti relativi alla violazione e all’imputabilità della condotta siano effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati prima dell’adozione dell’ordinanza di rimozione. Il Comune non aveva dato seguito neppure al remand disposto in sede cautelare, non avendo attivato il contraddittorio né proceduto al riesame dell’ordinanza, in particolare quanto alla natura di rifiuto dei materiali e al loro effettivo impiego da parte del ricorrente. La violazione procedimentale ha comportato l’annullamento dell’atto, con assorbimento delle ulteriori censure. Il TAR ha inoltre escluso che il contraddittorio potesse essere eluso mediante l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, poiché la presenza del potere ordinario previsto dall’art. 192 esclude il ricorso a poteri extra ordinem. Ha condannato il Comune al pagamento di € 2.000, oltre accessori, e ha compensato le spese nei confronti del Ministero e della Prefettura.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    “Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

    La norma impone l’instaurazione del contraddittorio con i soggetti interessati prima dell’adozione dell’ordinanza di rimozione e consente di imputare gli obblighi al proprietario o titolare di diritti sull’area solo sulla base di accertamenti svolti in contraddittorio. L’omissione rende illegittima l’ordinanza.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    “quale rappresentante della comunità locale”

    L’ordinanza è adottata dal Sindaco nell’esercizio di poteri propri quale rappresentante della comunità locale; pertanto, il Ministero dell’Interno e la Prefettura sono privi di legittimazione passiva rispetto all’impugnazione dell’atto.

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    Le garanzie partecipative generali si coordinano con il contraddittorio specificamente previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Non è applicabile per neutralizzare la violazione dell’obbligo di contraddittorio imposto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, trattandosi di garanzia procedimentale espressamente richiesta prima dell’ordinanza.

Massime di principio

  • L’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 è illegittima se preceduta dall’omessa instaurazione del contraddittorio con i soggetti interessati sugli accertamenti compiuti dagli organi di controllo.
  • Il contraddittorio previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 deve essere attivato prima dell’adozione dell’ordinanza e deve consentire di verificare, tra l’altro, la natura di rifiuto dei materiali e l’imputabilità della violazione al proprietario o al titolare di diritti sull’area.
  • La violazione dell’obbligo di contraddittorio previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non può essere neutralizzata mediante l’art. 21-octies l. 241/1990, poiché la partecipazione procedimentale costituisce una garanzia espressamente imposta dalla disciplina speciale.
  • La disponibilità di un autonomo potere ordinario di ordinanza in materia di rifiuti ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 esclude il ricorso a un’ordinanza contingibile e urgente allo scopo di eludere le garanzie del contraddittorio.
  • Quando l’ordinanza è adottata dal Sindaco nell’esercizio di poteri propri quale rappresentante della comunità locale, le amministrazioni statali non sono legittimate passivamente nel giudizio di impugnazione, se estranee all’azione amministrativa contestata.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrgani degli enti localiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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