Cassazione Civile, Ordinanza n. 16594/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da un sinistro stradale avvenuto il 22 maggio 2002, nel quale il conducente di un’autovettura e un ciclista rimasero coinvolti in una collisione. In un primo contenzioso, il ciclista aveva già agito per i danni subiti in proprio e tale vicenda si era conclusa con transazione. Successivamente, dopo la morte del padre del ciclista, un soggetto che si dichiarava figlio ed unico erede del defunto conveniva la conducente dell’auto e la sua assicuratrice RCA per ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale asseritamente patito dal genitore in conseguenza del sinistro. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’appello accoglieva solo parzialmente il gravame, ritenendo operante la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. e liquidando Euro 20.000,00. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza lamentando: 1) violazione degli artt. 1227, 2054 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte attribuito una corresponsabilità paritaria al ciclista senza adeguata prova, valorizzando in modo incongruo il verbale della polizia municipale e trascurando la non contestazione dell’esclusiva responsabilità della conducente; 2) violazione dell’art. 2054, comma 2, c.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione ritenuta apodittica e apparente nella parte in cui confermava il concorso di colpa al 50%; 3) violazione dell’art. 2059 c.c., degli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 156 c.p.c., per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale senza adeguati parametri oggettivi e senza sufficiente motivazione. La compagnia assicuratrice, con ricorso incidentale, ha invece dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della qualità di figlio ed unico erede del de cuius, sostenendo che i certificati di stato di famiglia non bastassero e che occorressero atti dello stato civile; 2) violazione degli artt. 1223, 1226, 2059 e 2697 c.c. per insussistenza, a suo dire, del danno da lesione del rapporto parentale, trattandosi di normali aspetti di vita familiare e non di un legame affettivo autonomamente provato e inciso dal sinistro. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che chi agisce iure hereditatis deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sia il decesso del dante causa sia la propria qualità di erede; e, quando la qualità di erede discende dal rapporto di filiazione, il relativo status deve essere provato con gli atti dello stato civile, salvo loro mancanza, distruzione o smarrimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, dichiarando assorbiti il secondo motivo incidentale e l’intero ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, dichiarando assorbiti il secondo motivo incidentale e il ricorso principale del preteso erede. Ha cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché accerti in fatto se il soggetto abbia provato, o comunque se risulti incontestato nel giudizio, il proprio status di figlio; solo in tal caso potrà valutarsi la qualità di erede e la domanda risarcitoria iure hereditatis. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l’anonimato dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente principale sulla valutazione delle prove e sulla non contestazione
art. 116 c.p.c.
invocato dal ricorrente principale sulla valutazione delle prove documentali e testimoniali
art. 1227 c.c.
richiamato dal ricorrente principale in tema di concorso di colpa nella causazione del sinistro
art. 2054 c.c.
richiamato per la presunzione di responsabilità del conducente e per la presunzione di pari responsabilità in caso di collisione tra veicoli
art. 2700 c.c.
richiamato dal ricorrente principale con riguardo al valore probatorio del verbale della polizia municipale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato sia dal ricorrente principale sia dall’incidentale per censurare la motivazione ritenuta apparente o illogica
art. 2059 c.c.
richiamato per la risarcibilità e la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati dal ricorrente principale a sostegno della tutela del danno non patrimoniale e della sua quantificazione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente principale in relazione all’obbligo di motivazione e alla razionalità della decisione
art. 156 c.p.c.
richiamato dal ricorrente principale per il vizio della motivazione
art. 2697 c.c.
norma decisiva: chi agisce quale erede deve provare i fatti costitutivi della propria legittimazione, inclusa la qualità di erede e, se fondata sulla filiazione, lo status di figlio
art. 1223 c.c.
richiamato dal ricorrente incidentale per contestare l’esistenza del nesso e del danno risarcibile
art. 1226 c.c.
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno
art. 565 c.c.
richiamato dalla Corte come base della vocazione ereditaria dei parenti, con necessità di provarne il rapporto di parentela
artt. 565 e ss. c.c.
richiamati per indicare la delazione ereditaria fondata sul rapporto di parentela
d.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, art. 3
richiamato dalla ricorrente incidentale come norma che consente di provare la filiazione con l’estratto del certificato di nascita
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 4
richiamato dalla Corte per spiegare che il certificato di stato di famiglia attesta la famiglia anagrafica, ma non basta da solo a provare il rapporto di filiazione
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
richiamato per disporre l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato dalla parte nella memoria per contestare la tempestività dell’eccezione di difetto di legittimazione
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamato nel dispositivo per l’anonimizzazione
Massime di principio
- Chi agisce per far valere iure hereditatis un credito risarcitorio del de cuius deve provare il fatto costitutivo della propria legittimazione, ossia il decesso del dante causa e la propria qualità di erede; se la qualità di erede dipende dal rapporto di filiazione, quest’ultimo va dimostrato con gli atti dello stato civile, salvo che tali atti manchino, siano distrutti o smarriti.
- L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esercizio dell’azione giudiziaria volta a far valere i diritti del dante causa, ma solo dopo che sia stato provato lo status che fonda la vocazione ereditaria.
- Il certificato di stato di famiglia può corroborare la convivenza o l’appartenenza alla famiglia anagrafica, ma non è di per sé sufficiente a provare il rapporto di filiazione necessario per la qualità di erede.
- Il principio di non contestazione opera solo all’interno del giudizio in cui il fatto è allegato e non può essere automaticamente trasferito in altri processi per supplire alla mancanza di prova nel giudizio corrente.
- L’utilizzo di prove raccolte in altri giudizi è astrattamente consentito, ma il giudice può valorizzarle solo se effettivamente acquisite e richiamate nel processo in esame; la Corte di cassazione non può fondare la decisione su elementi probatori non considerati dalla sentenza impugnata.
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