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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03536/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un unico motivo, centrato sulla mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello. Secondo la doglianza, tale omissione avrebbe integrato un vizio processuale rilevante ai fini dell'annullamento della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha tuttavia richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata presentazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, configura una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., e non una nullità di cui alla lett. c) dello stesso articolo; ne deriva che il vizio non è deducibile dalla difesa per difetto di interesse all'osservanza della disposizione violata.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    La mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, disciplinato da questa norma, integra un vizio processuale ma non è deducibile dalla difesa se manca un interesse proprio alla sua osservanza.

  • art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La omissione delle conclusioni del pubblico ministero è qualificata come nullità generale a regime intermedio rientrante in questa ipotesi.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte esclude che il vizio integri questa diversa ipotesi di nullità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello, quando previsto dalla disciplina emergenziale richiamata, integra una nullità generale a regime intermedio e non una nullità assoluta o speciale diversa da quella prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.
  • Un vizio processuale che non incide sul diritto della difesa a concludere e che riguarda un adempimento posto a tutela di un interesse non azionabile dalla parte ricorrente non può essere dedotto per carenza di interesse.
  • La deduzione di nullità processuali richiede la verifica dell'interesse concreto della parte che le invoca; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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