Sentenza n. 642/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento a) della nota prot. n. 0413761 del 17 giugno 2022 trasmesso a mezzo pec in pari data, con cui ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Puglia ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza per gli accessi relativa all’impianto di distribuzione carburanti di proprietà della medesima società sito nel Comune di Foggia S.S. 90 “Delle Puglie” - Km 80+684; b) ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della nota prot. n. 0534583 del 24 ottobre 2017, ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Puglia ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza per gli accessi relativa all’impianto di distribuzione carburanti di proprietà della medesima società sito nel Comune di Foggia S.S. 90 “Delle Puglie” - Km 80+684; c) ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della circolare ANAS n. 3 del 2007 recante “Tipologia degli accessi ad impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione in fregio a strade extraurbane a carreggiate unica bidirezionale con una corsia per ogni senso di marcia, lungo le quali sono vietate le manovre sinistrorse”; d) ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della circolare ANAS n. 6 del 2008 recante “Modifiche alla Circolare ANAS n. 3/2007 relativa alla Tipologia degli accessi ad impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione in fregio a strade extraurbane a carreggiate unica bidirezionale con una corsia per ogni senso di marcia, lungo le quali sono vietate le manovre sinistrorse”; e) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti sebbene allo stato non conosciuto/conoscibile dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza per gli accessi a un impianto di distribuzione carburanti, con ordine di chiusura degli accessi e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario della strada)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un impianto attivo dal 1966 e munito di licenza per gli accessi rilasciata nel 1969, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato da ANAS nel 2022, nonché il precedente preavviso di rigetto e, ove occorrente, le circolari ANAS n. 3 del 2007 e n. 6 del 2008. Ha dedotto, in primo luogo, l’inapplicabilità della disciplina tecnica sopravvenuta prevista dal D.M. 19 aprile 2006 e dalle circolari ANAS agli accessi preesistenti, sostenendo che per questi ultimi le prescrizioni avrebbero avuto soltanto valore orientativo. In secondo luogo, ha lamentato il difetto e la genericità della motivazione del diniego. In terzo luogo, ha dedotto l’irrazionalità del procedimento, il difetto di istruttoria, la sproporzione della decisione e la violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, anche in ragione dell’inerzia di ANAS protrattasi dal 2010 al 2017 e poi dal 2017 al 2022. ANAS ha sostenuto che la licenza originaria fosse scaduta per effetto della durata ventinovennale prevista dal Codice della strada e che il rinnovo imponesse una nuova verifica della compatibilità degli accessi con la normativa vigente e con la sicurezza della circolazione. Ha inoltre rilevato che, dopo il preavviso, la ricorrente non aveva presentato né un progetto di adeguamento né un’analisi di sicurezza, limitandosi a comunicare il nominativo del tecnico incaricato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il D.M. 19 aprile 2006 distingue tra nuove intersezioni, soggette cogentemente alle prescrizioni tecniche, e intersezioni esistenti, per le quali tali prescrizioni costituiscono comunque l’obiettivo cui la progettazione deve tendere. La non cogente applicazione immediata delle prescrizioni agli accessi preesistenti non consente quindi al titolare di ignorarle: in sede di rinnovo, il titolare deve presentare un progetto che dimostri la sicurezza dell’assetto esistente oppure proporre interventi di adeguamento; il discostamento dalle prescrizioni deve essere sorretto da specifiche analisi di sicurezza. Il rinnovo, intervenendo ogni ventinove anni, costituisce la sede nella quale l’Amministrazione deve verificare la compatibilità degli accessi con la normativa tecnica vigente e con l’evoluzione delle esigenze di sicurezza stradale. Ha quindi ritenuto legittimo il diniego in assenza di documentazione tecnica idonea. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento finale rinviava espressamente al preavviso di rigetto, che indicava puntualmente la tipologia della strada, il divieto di manovre sinistrorse, la non conformità degli accessi e il riferimento alla tavola tecnica n. 1689-02. La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente. La ricorrente, pur avendo avuto cinque anni per farlo, non aveva presentato alcun progetto di adeguamento o analisi di sicurezza. Anche la terza doglianza è stata respinta: la durata anomala del procedimento è stata imputata a entrambe le parti, poiché ANAS era rimasta inerte ma la ricorrente non aveva dato seguito tecnico al preavviso e aveva continuato a esercitare l’attività priva di titolo legale. L’Amministrazione non era tenuta a valutare soluzioni alternative mai proposte. Le spese sono state compensate, in considerazione della durata del procedimento e dell’evoluzione del quadro giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 27, comma 5, d.lgs. 285/1992
La licenza per gli accessi è soggetta a una durata massima ventinovennale; alla scadenza, il rinnovo consente all’Amministrazione di verificare nuovamente la compatibilità dell’accesso con le esigenze di sicurezza della circolazione.
art. 2 D.M. 19 aprile 2006
per le intersezioni esistenti, le norme “costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere”
Le prescrizioni tecniche sopravvenute non sono automaticamente cogenti per gli accessi esistenti, ma costituiscono l’obiettivo progettuale da perseguire. Il loro mancato rispetto deve essere giustificato mediante specifiche analisi di sicurezza.
circolare ANAS n. 3 del 2007
Costituisce, insieme alla circolare ANAS n. 6 del 2008, il parametro tecnico applicato per valutare la conformità degli accessi all’impianto di distribuzione carburanti.
circolare ANAS n. 6 del 2008
Modifica e integra la disciplina tecnica applicata da ANAS agli accessi agli impianti di distribuzione carburanti e costituisce parametro per la verifica della sicurezza e conformità dell’accesso.
Massime di principio
- In sede di rinnovo di una licenza per accessi stradali a un impianto preesistente, l’Amministrazione può e deve verificare la compatibilità dell’assetto con la normativa tecnica vigente e con le attuali esigenze di sicurezza della circolazione, anche se la disciplina sopravvenuta non è direttamente cogente per le intersezioni esistenti.
- Per gli accessi preesistenti, il carattere non cogente delle prescrizioni tecniche sopravvenute non esonera il titolare dal confrontarsi con esse: il titolare deve presentare un progetto che dimostri la sicurezza dell’assetto esistente oppure proporre interventi di adeguamento; il discostamento deve essere giustificato da specifiche analisi di sicurezza.
- È legittimo il diniego di rinnovo della licenza per accessi stradali quando il titolare, dopo il preavviso di rigetto, non presenti né un progetto di adeguamento né una relazione tecnica idonea a dimostrare la sicurezza dell’assetto esistente.
- La motivazione per relationem del diniego è sufficiente quando il provvedimento finale richiama un preavviso che indica in modo puntuale la tipologia stradale, le criticità di sicurezza, la non conformità degli accessi e i parametri tecnici applicati.
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