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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10877/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di finanza presso una società, l'Ufficio ha contestato per gli anni d'imposta 2006 e 2007 l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, riferite a lavori edili e impiantistici e all'acquisto di macchinari da una società di San Marino, nell'ambito di un'operazione finalizzata ad ottenere finanziamenti agevolati ex L. n. 488/1992. Sulla base di tali rilievi e della segnalazione all'autorità penale, l'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per la ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP della quota di ammortamento collegata alle fatture ritenute false. I giudici di merito hanno accolto la tesi della società, valorizzando il pagamento delle fatture tramite assegni circolari, la definitiva concessione del finanziamento agevolato e l'assoluzione penale del legale rappresentante, ritenendo insufficiente la prova contraria dell'Amministrazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 83 e 109 del TUIR e degli artt. 2697 e 2727 c.c. per erronea distribuzione dell'onere probatorio nelle operazioni inesistenti; violazione delle stesse norme e della L. n. 488/1992 per avere la CTR attribuito valore decisivo alla riammissione al beneficio finanziario; violazione degli artt. 654 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la CTR dato rilievo all'assoluzione penale del legale rappresentante.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi secondo cui, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve allegare anche in via indiziaria gli elementi della inesistenza, ma poi grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni; non sono, di per sé, decisivi né la regolarità formale della fattura e dei pagamenti, né la concessione di finanziamenti agevolati, se non accompagnati dalla prova sostanziale dell'operazione. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di appello aveva trascurato gli elementi indiziari e le allegazioni sostanziali dell'Amministrazione, limitandosi a valorizzare dati formali e l'assoluzione penale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    viene richiamato quale parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia nei motivi di ricorso

  • art. 83 D.P.R. 917/1986

    è evocato insieme all'art. 109 TUIR quale norma ritenuta violata dalla CTR nella disciplina del reddito d'impresa

  • art. 109 D.P.R. 917/1986

    è evocato per censurare la decisione di merito in tema di deducibilità/correlazione dei costi relativi alle operazioni contestate

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato per affermare la corretta ripartizione dell'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti

  • art. 2727 c.c.

    è richiamato in tema di prova presuntiva e valutazione degli indizi dell'inesistenza delle operazioni

  • L. n. 488/1992

    è richiamata quale disciplina dei finanziamenti agevolati la cui concessione non è stata ritenuta, da sola, prova dell'effettività delle operazioni fatturate

  • art. 654 c.p.c.

    è invocato per contestare il rilievo attribuito dalla CTR all'assoluzione penale del legale rappresentante

  • art. 2909 c.c.

    è invocato per censurare l'utilizzazione della pronuncia penale quale elemento decisivo nel giudizio tributario

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori anche solo indiziari della non effettività delle operazioni; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esecuzione delle prestazioni o cessioni fatturate.
  • La fattura, la regolarità formale della contabilità e il pagamento tramite mezzi tracciabili non sono elementi di per sé idonei a dimostrare l'effettività dell'operazione, poiché possono essere utilizzati proprio per simulare una realtà economica fittizia.
  • Gli indizi addotti dall'Ufficio devono essere valutati dal giudice di merito sia singolarmente sia nel loro complesso, verificando se, per gravità, precisione e concordanza, siano idonei a fondare una prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione.
  • In tema di accertamento tributario, non è corretto arrestarsi a dati formali o a esiti di procedimenti penali se il giudice non esamina gli elementi sostanziali dedotti dall'Amministrazione a sostegno della ripresa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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