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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25665/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli appellanti impugnano l'ordinanza del GIP che, pur disponendo l'archiviazione per alcune notizie di reato (artt. 513 e 635-bis c.p.), ha ordinato la formulazione dell'imputazione coatta per il delitto di cui all'art. 388, comma 2, c.p. L'accusa è che, nell'ambito di una controversia civile, gli indagati avrebbero eluso un provvedimento del Tribunale (22/10/2020) violando un patto di non concorrenza e stipulando polizze con ex clienti della società Adriatica s.r.l. Romano deduce l'abnormità del provvedimento sostenendo che la imputazione coatta, nella misura in cui avrebbe introdotto una fattispecie di concorso rispetto a un'originaria imputazione monosoggettiva, sarebbe illegittima; Dongiovanni contesta che nei suoi confronti sia stata disposta una imputazione per un reato per il quale non era mai stata indagata, con violazione dei limiti dei poteri del GIP (art. 409 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso di Sara Dongiovanni e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 388 c.p. nei suoi confronti, riconoscendo l'atto come abnorme in quanto diretto verso persona mai indagata per quel delitto. Il ricorso di Francesco Romano è stato invece dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto legittimo che il GIP, rigettando la richiesta di archiviazione del PM, ordini l'imputazione coatta dell'indagato per gli stessi fatti ma con diversa qualificazione giuridica (passaggio da imputazione monosoggettiva a concorso ammesso). Per l'inammissibilità del ricorso di Romano è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    Disciplina il delitto contestato (elusione di provvedimenti giudiziari) e nella sentenza è il titolo di reato per il quale è stata disposta l'imputazione coatta; la Corte valuta la legittimità dell'ordine di imputazione rispetto alla presenza o meno di indagine preventiva sulla persona.

  • art. 513 c.p.

    Norma richiamata quale uno dei reati per i quali erano state acquisite notizie; il GIP aveva disposto l'archiviazione per tale notizia di reato.

  • art. 635-bis c.p.

    Altro reato per cui era stata disposta l'archiviazione, menzionato nel contesto dei fatti giudicati dal GIP.

  • art. 409 c.p.p.

    Stabilisce i poteri del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla richiesta di archiviazione del PM; la Corte chiarisce che il GIP può ordinare l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per gli stessi fatti anche se li qualifica diversamente rispetto al PM, ma non può emettere un'ordinanza di imputazione coatta nei confronti di persona che non sia mai stata indagata per quel reato (atto abnorme).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., Sez. 1, Sez. 2, Sez. 3, Sez. 5)

    Sez. U. n. 4319/2013; Sez. U. n. 40984/2018; Sez. 5 n. 24616/2021; Sez. 1 n. 47919/2016; Sez. 5 n. 12987/2012; Sez. 3 n. 28481/2009; Sez. 2 n. 22173/2019

    La giurisprudenza consolidata distingue due limiti: non è abnorme che il GIP riformuli la qualificazione giuridica dei fatti e ordini imputazione coatta sull'indagato per gli stessi fatti; è invece abnorme e illegittimo ordinare imputazione coatta a soggetto mai indagato per quel reato. Le sentenze citate sono richiamate quale principio applicato al caso.

Massime di principio

  • Il GIP può rigettare la richiesta di archiviazione del PM e ordinare l'imputazione coatta per gli stessi fatti anche se li qualifica giuridicamente in modo diverso rispetto al PM; tale cambiamento di qualificazione non è di per sé impugnabile come atto abnorme.
  • È invece atto abnorme e censurabile il provvedimento del GIP che dispone imputazione coatta nei confronti di una persona che non è mai stata indagata per quel reato: in tal caso l'atto eccede i poteri attribuiti al giudice e va annullato.
  • La verifica per stabilire la legittimità di un'ordinanza di imputazione coatta richiede l'accertamento se la persona destinataria fosse già oggetto di indagine per i medesimi fatti; l'assenza di qualsiasi precedente iscrizione nel registro degli indagati per quel reato costituisce motivo fondato per ottenere l'annullamento.
  • In situazioni analoghe, il difensore della persona mai indagata deve tempestivamente impugnare per vizio di eccesso di potere/abnormità, mentre l'indagato originario che vede mutata la qualificazione da monosoggettiva a concorso avrà scarse possibilità di successo su questo profilo, salvo altre specifiche irregolarità procedurali.
  • Le conseguenze processuali di un accoglimento dell'impugnazione per abnormità possono essere l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente alla posizione della persona non indagata; per i ricorsi inammissibili il giudice può condannare alle spese e ad oneri pecuniari (es. somma alla Cassa delle ammende).

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