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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00616/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 15, del codice della strada, con pena di arresto e ammenda. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di merito. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il presupposto della recidiva nel biennio: secondo il ricorrente, la precedente violazione amministrativa del 26 agosto 2021 non sarebbe stata dimostrata nella sua definitività, poiché la Corte territoriale avrebbe fatto leva sulla sola annotazione di servizio dei Carabinieri del 14 novembre 2022, priva di indicazioni specifiche sulle fonti attestanti l'avvenuto consolidamento della sanzione e l'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e immune da vizi logici. L'annotazione di servizio richiamata in sentenza attestava che la precedente contravvenzione amministrativa era definitiva e comunicata per l'iscrizione a ruolo. La Corte ha inoltre richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo cui, per provare la definitività del pregresso illecito amministrativo rilevante ai fini della fattispecie, non è indispensabile una documentazione formale specifica, essendo sufficiente un minimo di prova alternativa, come verbale di contestazione, prova dell'invio per iscrizione a ruolo, testimonianza o nota di servizio della polizia giudiziaria, purché il ricorrente non alleghi elementi contrari, quali l'avvenuta impugnazione o una richiesta di oblazione non respinta. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992

    costituisce la fattispecie contravvenzionale oggetto di condanna; nella decisione è rilevante, in particolare, il presupposto della recidiva nel biennio fondato sulla definitività del precedente illecito amministrativo.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    è richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, se la sentenza impugnata ha reso una motivazione logicamente coerente e adeguata.
  • La definitività di un pregresso illecito amministrativo, quando rileva come presupposto di una fattispecie penale o amministrativa, può essere dimostrata anche mediante elementi probatori alternativi e non necessariamente tramite un attestato formale di definitività, purché il materiale acquisito consenta di desumerla in modo non illogico.
  • Chi contesta in cassazione l'accertamento della definitività di una precedente sanzione deve indicare specifici vizi della motivazione o elementi concreti idonei a smentire l'assunto della sentenza di merito; la contestazione meramente generica è inidonea.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende discende dall'art. 616 c.p.p., salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

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