Cassazione Penale, Sentenza n. 31424/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata a Francesco La Rosa per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., posizione apicale) e per vari episodi estorsivi. Il ricorso deduceva principalmente vizi procedurali relativi alla mancata comunicazione/ notifica dell'avviso di udienza al difensore (avv. Di Rienzo) e alla violazione del termine dei tre giorni liberi tra comunicazione e udienza di riesame; nonché vizi di merito: carenza o illogicità della motivazione sulle autorizzazioni alle intercettazioni, inesistenza o debolezza della prova circa il ruolo apicale del ricorrente e insufficienza della gravità indiziaria in relazione a singoli capi d'accusa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo (preliminare) motivo: ha rilevato che la mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale del 28/02/2023 e il successivo rinvio al 03/03/2023 hanno violato il termine dei tre giorni liberi richiesto dall'art. 309 c.p.p., con conseguente nullità generale dell'atto, tempestivamente eccepita. Ha escluso la possibilità di sanare il vizio richiamando un differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Le restanti questioni di merito sono state assorbite e non esaminate.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 309 come imponente il termine dei tre giorni liberi tra la comunicazione/ notifica dell'avviso di udienza e l'udienza di riesame; la violazione di tale termine, se tempestivamente eccepita, determina la nullità generale dell'atto e impone la rinnovazione con concessione di nuovi tre giorni liberi. Una mera richiesta di differimento ai sensi del comma 9-bis non può sanare l'inosservanza del termine.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa; nella sentenza è richiamata quale reato per cui era stata disposta la misura custodiale, ma la Corte non si è pronunciata sul merito dell'imputazione a causa dell'annullamento per vizio procedurale.
art. 172 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come norma richiamata nelle deduzioni difensive relative alla procedura di notifica; la Corte ha centrato la decisione sul rispetto dei termini dell'art. 309, assorbendo le altre obiezioni procedurali.
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai decreti autorizzativi delle intercettazioni; la difesa aveva censurato la motivazione dei provvedimenti autorizzativi, ma la Corte non ha deciso sul punto essendo stata accolta la censura procedurale preliminare.
art. 271 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alle regole sulle intercettazioni; la questione relativa alla legittimità e alla motivazione dei decreti è stata sollevata ma non esaminata nel merito.
art. 267 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa in ordine al vizio della motivazione relativo agli elementi probatori (intercettazioni e fonti confidenziali); la Corte non si è pronunciata sul punto perché ha dichiarato l'annullamento per vizio procedurale.
art. 203 cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa in ordine alla valutazione delle intercettazioni e delle fonti informative; non valutato nel merito dalla Corte per effetto dell'assorbimento.
art. 94-ter disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone l'esecuzione degli adempimenti di cancelleria previsti da questa disposizione in conseguenza dell'annullamento e del rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame, la comunicazione/notifica dell'avviso di udienza al difensore deve rispettare il termine dei tre giorni liberi fra la data di comunicazione e la data dell'udienza; la violazione di tale termine, se tempestivamente eccepita, comporta la nullità generale dell'atto e la rinnovazione con un nuovo periodo di tre giorni.
- Una richiesta di differimento dell'udienza formulata durante il procedimento non vale a sanare l'omessa osservanza del termine di tre giorni previsto dall'art. 309 c.p.p.; il corretto rimedio è la rinnovazione dell'udienza con il rispetto del termine.
- Se viene accolta una censura procedurale preliminare e dichiarata la nullità dell'atto, le censure successive di merito (es. insufficienza della motivazione sulle intercettazioni o sulla qualificazione del ruolo) restano assorbite e non vengono valutate dalla Corte d'appello o di legittimità fino al nuovo giudizio.
- L'annullamento per vizi formali determina il rinvio per un nuovo giudizio al medesimo ufficio che dovrà osservare le prescrizioni procedurali indicate dalla Suprema Corte (compresi eventuali adempimenti di cancelleria).
- Nelle impugnazioni che combinano questioni procedurali e probatorie, è strategico per la difesa eccepire tempestivamente i vizi formali procedurali che possono portare all'annullamento e all'assorbimento delle doglianze di merito.
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