Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 752/2023, resa dalla Corte d’Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in data 24 aprile 2023, passata in giudicato come da attestazione del 28 giugno 2024 e notificata con attestazione di passaggio in giudicato in data 6 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202502325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 752/2023, con omesso pagamento delle somme liquidate a titolo di spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 752/2023 della Corte d’Appello di Catania, passata in giudicato e notificata al Comune il 6 luglio 2024. La sentenza civile aveva annullato un’ordinanza-ingiunzione comunale e condannato il Comune alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 11.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e contributi unificati. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza della Corte d’Appello era munita dell’attestazione di passaggio in giudicato e della formula esecutiva ed era stata notificata al Comune il 6 luglio 2024. Alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, il 6 novembre 2025, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché non risultava intervenuto il pagamento, neppure dopo la notifica del ricorso, il Tribunale ha ordinato al Comune di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, pagando le somme dovute entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune, con un ulteriore termine di novanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.100,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Prima dell’esperimento di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 112 c.p.a.

    La decisione dispone l’ottemperanza al giudicato, ordinando all’amministrazione di eseguire integralmente la sentenza e prevedendo, in caso di inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando una sentenza passata in giudicato, munita dei requisiti esecutivi e notificata all’amministrazione, non viene spontaneamente eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando dagli atti risultano il giudicato, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio e l’assenza di adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.