Cassazione Penale, Sentenza n. 4249/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trieste del 13/04/2022. Principali censure: 1) illegittimità dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nella misura fissa di 5 anni (art. 29 c.p.), richiamando la pronuncia di incostituzionalità della Corte Cost. n.222/2018 sulle pene accessorie predeterminate; si deduce altresì carenza di motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria; 2) richiesta di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 20 c.p. nella parte che prevede pene accessorie di durata predeterminata; 3) omissione di valutazione della possibile sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende. In premessa ha rigettato le istanze di rinvio presentate dai difensori come infondate (assenza di obbligo di comunicazione delle conclusioni del PG nel rito dell'art. 611 c.p.p.; difetti di identificazione del difensore ai sensi del Protocollo CNF-Cassazione), e ha ritenuto i motivi manifestamente infondati. Nel merito: la disciplina dell'art. 29 c.p. è ritenuta compatibile con i principi richiamati dalla Corte Costituzionale perché la durata dell'interdizione è collegata alla pena inflitta in concreto e quindi è parametrata alla gravità del fatto; non v'è bisogno di motivazione specifica quando l'applicazione della pena accessoria è automatica per legge e discende dalla pena principale; la questione relativa all'art. 20 c.p. è sovrapponibile e respinta per gli stessi motivi; la deduzione relativa all'omessa valutazione di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile alla cassazione per effetto della novella dell'art. 448 c.p.p. introdotta nel 2017 e consolidata giurisprudenzialmente.
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
La durata dell'interdizione dai pubblici uffici è parametrata alla pena inflitta in concreto; ciò consente al giudice di adeguare indirettamente la pena accessoria alla gravità del fatto e dunque di rispettare il principio di proporzionalità richiamato dalla Corte Costituzionale.
art. 20 cod. pen.
La censura sulla previsione di una pena accessoria di durata predeterminata è stata valutata come sovrapponibile alla questione sollevata sull'art. 29 e rigettata; il meccanismo normativo non comporta violazione costituzionale nella fattispecie.
art. 611 cod. proc. pen.
Il rito previsto per le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento emesse in fase non dibattimentale non prevede la comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore Generale, pertanto la mancata comunicazione non costituisce vizio.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
La disciplina emergenziale che prevede comunicazione delle conclusioni del Procuratore riguarda specificamente i ricorsi trattati ai sensi degli artt. 127 e 614 c.p.p. e non si applica ai ricorsi regolati dall'art. 611 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen.
La richiesta di valutazione del proscioglimento ex art. 129 è inammissibile in cassazione quando dedotta avverso sentenza di patteggiamento, alla luce delle modifiche procedurali introdotte dall'art. 448 c.p.p.
art. 448 cod. proc. pen.
La novella che ha introdotto limiti all'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento rende inammissibili i ricorsi fondati sull'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Corte Cost. n. 222 del 2018
Quella sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità di pene accessorie predeterminate per legge nel contesto dei reati fallimentari; la Corte di Cassazione nel caso concreto ha ritenuto il principio di proporzionalità rispettato dall'art. 29 c.p. perché la durata dell'accessoria dipende dalla pena effettivamente inflitta.
Sez. 6, Sent. n. 3253 del 21/01/2016
Giurisprudenza che ammette l'applicazione in sede di legittimità di pene accessorie obbligatorie per legge anche a seguito di ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento.
Sez. 2, Sent. n. 4727 del 11/01/2018 (Oboroceanu)
Conferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare proscioglimento ex art. 129 c.p.p. dopo la modifica dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- La sussistenza di una pena accessoria 'predeterminata' è compatibile con la costituzione se la durata della pena accessoria è collegata alla pena principale inflitta in concreto, garantendo così la proporzionalità rispetto alla gravità del fatto.
- Nei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento regolati dall'art. 611 c.p.p. non opera l'obbligo di comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore Generale previsto per altri riti; l'assenza di tale comunicazione non costituisce di per sé vizio.
- Il difensore che propone ricorso per cassazione deve essere identificabile e fornire i dati richiesti dal Protocollo CNF-Cassazione (es. codice fiscale, data iscrizione albo speciale, PEC); l'omessa indicazione può pregiudicare l'ammissibilità o l'accesso ad atti e comunicazioni.
- Dopo la riforma dell'art. 448 c.p.p. non è ammissibile in Cassazione dedurre l'omessa valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in sede di impugnazione di sentenze di patteggiamento.
- Quando la legge dispone l'applicazione automatica di una pena accessoria in conseguenza della pena principale, la Corte può ritenere non necessaria una motivazione autonoma specifica sulla pena accessoria.
- In situazioni simili, per ottenere successo in Cassazione è necessario proporre censure che incidano sul rispetto delle condizioni di legge del patteggiamento o sulle vizi sostanziali e non su questioni proceduralmente precluse (per es. valutazione del proscioglimento dopo patteggiamento).
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