Cassazione Penale, Sentenza n. 20781/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per non avere il Tribunale retrodatato la decorrenza della custodia al 23 gennaio 2018 (data di esecuzione della prima ordinanza del 5 gennaio 2018), sostenendo che gli elementi addotti a sostegno della tesi della protrazione della partecipazione all'associazione mafiosa oltre tale data erano antecedenti al primo provvedimento e che il foglio manoscritto rinvenuto presso l'abitazione aveva una spiegazione alternativa documentata dalla difesa (spese di viaggio), non valutata dal Tribunale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rimettendo la causa al Tribunale del riesame per nuovo giudizio. La Corte ha censurato la mancata valutazione da parte del Tribunale degli specifici elementi difensivi posti a contestazione (in particolare la spiegazione alternativa del foglio manoscritto) e ha richiamato i principi di diritto relativi all'applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., con l'indicazione che la retrodatazione opera solo ove i fatti oggetto della successiva ordinanza risultino commessi anteriormente alla prima ordinanza o, se si tratta di reato permanente contestato "a formula aperta", purché l'eventuale protrazione sia desumibile da concreti elementi dimostrativi; pertanto il Tribunale dovrà riesaminare compiutamente le censure difensive e verificare se sussistono le condizioni per la retrodatazione
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare prevista dal comma opera quando i fatti oggetto delle ordinanze successive sono anteriori alla prima ordinanza o, se si tratta di contestazione di reato permanente "a formula aperta", solo se dagli elementi acquisiti risulti concretamente la protrazione della condotta dopo la prima ordinanza; il giudice deve valutare compiutamente le censure difensive e motivare il rigetto
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso; nella vicenda è il titolo di reato contestato e la sua natura di reato potenzialmente permanente rende necessario accertare, con elementi concreti, la protrazione della partecipazione dopo l'emissione di un provvedimento cautelare
art. 309 cod. proc. pen.
Il tribunale del riesame ha l'obbligo di esaminare compiutamente ogni censura difensiva proposta all'udienza; l'omessa disamina integra vizio di motivazione
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) richiede che i fatti oggetto delle ordinanze successive siano anteriori alla prima ordinanza, salvo che, nel caso di reato permanente con contestazione "a formula aperta", la protrazione della condotta debba risultare da elementi concreti e specifici
- La mera carcerazione dell'indagato non crea una presunzione assoluta di interruzione della "affectio societatis"; tuttavia opera una presunzione relativa di non interruzione che il difensore può provare a superare con elementi specifici
- Il giudice del riesame è obbligato a valutare e motivare tutte le eccezioni difensive emerse in udienza; l'omessa o superficiale valutazione degli argomenti della difesa costituisce vizio di motivazione e può portare all'annullamento
- Quando viene prodotto un elemento incriminante (es. documenti, annotazioni) la difesa può offrire spiegazioni alternative: il giudice deve considerarle e motivare il perché le ritenga insufficienti o irrilevanti
- Deve verificarsi se le ordinanze cautelari siano emesse nello stesso procedimento o in procedimenti derivanti da una stessa "gemmazione"; se si tratta dello stesso procedimento e i fatti sono antecedenti, la retrodatazione può operare automaticamente
- In generale, per ritenere che la partecipazione si sia protratta oltre una prima ordinanza custodiale occorrono elementi dimostrativi concreti e attuali (conversazioni, comportamenti, atti economici riconducibili all'attività associativa) che non siano esclusivamente antecedenti alla data della prima misura
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