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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36432/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per reati di traffico di stupefacenti ex art. 73 DPR n. 309/1990. Deduceva tre censure: 1) incompetenza per territorio (sosteneva che la competenza spettasse al Tribunale di Roma perché da lì partiva la droga e lì era stato sequestrato il materiale, e la ricorrente era corriere per conto di Faitanini); 2) violazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p. e mancata considerazione della retrodatazione della decorrenza della misura (si doleva che l'arresto del 25/11/2024 per fatti connessi avrebbe dovuto far decorrere la misura da tale data, determinando la scadenza del termine); 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: mancata considerazione della sentenza di annullamento precedente, erronea valutazione del pericolo di recidiva (la ricorrente era solo corriere per conto di Faitanini) e valutazione generica e insufficiente del pericolo di inquinamento probatorio fondata sulla "caratura criminale" dei partecipanti e sul numero degli indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata confutazione critica della motivazione del Tribunale e per corretto riferimento al luogo di compimento della prima condotta o, se questo non è identificabile, ai criteri suppletivi ex art. 9 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il termine di fase non risultava integralmente scaduto e la retrodatazione può essere eccepita in riesame solo se sussistono le condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimità. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la sussistenza del pericolo di recidiva, desunto da numero, gravità, sistematicità e "professionalità" delle condotte; ha però censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto il pericolo di inquinamento probatorio basandosi su argomenti generici ("caratura criminale"), rilevando che la previsione dell'art. 274 lett. a) c.p.p. richiede un pericolo concreto e specificamente motivato. Nonostante tale vizio motivazionale, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse un interesse concreto collegato all'accoglimento della censura (gli altri profili di contestazione erano infondati o non idonei a mutare il quadro), per cui il rigetto è rimasto. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa ai reati inerenti gli stupefacenti, che definisce i fatti per cui è stata disposta la misura cautelare contro la ricorrente

  • art. 8, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo invocato dalla ricorrente in tema di competenza per territorio; la Corte ha richiamato i principi applicativi ma ha ritenuto il motivo inammissibile perché non ha confutato criticamente la motivazione del Tribunale

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Richiamato dal giudice come criterio suppletivo per l'individuazione della competenza quando non è identificabile il luogo di consumazione della prima condotta

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione alla retrodatazione della decorrenza della misura cautelare; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U) secondo cui la retrodatazione per effetti sulla durata è deducibile solo se, al momento del secondo provvedimento, il termine risulta già interamente scaduto e se dall'ordinanza originaria risultano gli elementi che giustificano la successiva applicazione

  • art. 274, lett. a), cod. proc. pen.

    Prevede il pericolo di inquinamento probatorio come causa di misura cautelare; la Corte ha ribadito che tale pericolo deve essere concreto e specificamente motivato e non desumibile da generici riferimenti alla "caratura" o al numero dei soggetti

Massime di principio

  • Competenza per territorio nei reati permanenti o a catena: occorre fare riferimento al luogo della prima condotta identificabile; se tale luogo non è individuabile, si applicano i criteri suppletivi di competenza (art. 9 c.p.p.). Le allegazioni generiche non superano la motivazione del giudice di merito.
  • Retrodatazione della decorrenza della custodia (art. 297 c.p.p.): la deduzione in sede di riesame richiede che al momento del secondo provvedimento il termine risultasse già integralmente scaduto per effetto della retrodatazione e che dall'ordinanza originaria emergano gli elementi che giustificano la successiva misura (requisiti cumulativi).
  • Pericolo di recidiva: va valutato in termini concreti e attuali e può essere desunto da numero, gravità, sistematicità e modalità professionali delle condotte, non necessariamente dal rischio di reiterazione del medesimo fatto reato.
  • Pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a)): richiede una motivazione specifica e circostanziata collegata a condotte concrete dell'indagato; non è sufficiente un richiamo generico alla "caratura criminale" o al numero degli indagati.
  • Proporzionalità della misura: il giudice deve confrontare le esigenze cautelari con misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto, divieti di comunicazione) e motivare perché queste risultano inidonee rispetto alla concreta funzione svolta dall'indagato; tuttavia, la sussistenza di adeguati indizi e di un quadro fattuale grave può giustificare la custodia cautelare anche se la parte propone misure alternative.
  • Rilevanza di precedenti pronunce su fatti connessi: una decisione favorevole in altro procedimento può essere o meno decisiva; va valutata la coincidenza della situazione fattuale e la tempistica (se la sentenza è antecedente o posteriore al provvedimento impugnato e se la situazione di fatto è comparabile)

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