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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11542/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, sbarcato in Italia a seguito di soccorso in mare operato da un mezzo della marina militare italiana, veniva condotto presso la Questura e destinatario di un decreto di espulsione per ingresso in Italia con sottrazione ai controlli di frontiera, con contestuale provvedimento di trattenimento poi convalidato dal giudice di pace. Il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la motivazione inesistente o apparente della convalida/proroga del trattenimento, deducendo la violazione dell'art. 360 c.p.c. e delle norme del T.U. immigrazione e della direttiva rimpatri sulla motivazione del provvedimento di convalida; con il secondo ha contestato la legittimità della convalida perché fondata su un decreto di espulsione asseritamente illegittimo, poiché la situazione concreta non era quella dell'ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera, essendo l'ingresso avvenuto a seguito di soccorso in mare.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo il provvedimento del giudice di pace affetto da motivazione apparente: la formula usata era stereotipata e apodittica, non dava conto delle difese del ricorrente né delle ragioni della decisione e quindi non soddisfaceva il requisito del decreto motivato richiesto per la convalida del trattenimento. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento senza rinvio, osservando che il trattenimento non era stato validamente prorogato nei termini e non poteva più esserlo una volta scaduti. Quanto alle spese, non ne ha disposto la regolazione nel dispositivo, rinviando la liquidazione al giudice di merito secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato. Nessun raddoppio del contributo unificato, perché il ricorso era esente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la censura in cassazione può investire la nullità processuale e, quanto al vizio motivazionale, solo l'anomalia che si traduce in violazione del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    è richiamato quale canone ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360 c.p.c. sul vizio di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve essere effettiva e percepibile, secondo il parametro costituzionale del giusto processo.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    il giudice provvede alla convalida del trattenimento con decreto motivato; la motivazione apparente integra violazione della norma.

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    richiamata a sostegno della disciplina del trattenimento e della necessità di un controllo giudiziale motivato.

  • art. 10 d.lgs. 286/1998

    norma richiamata nel secondo motivo in relazione all'illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    la fattispecie espulsiva contestata era quella dell'ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    i compensi e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    nel giudizio di cassazione la liquidazione avviene secondo le regole ivi previste, con riferimento al giudice competente indicato dalla norma.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è denunciabile solo quando la motivazione manchi in senso materiale o sia solo apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentarne la mera insufficienza o lacunosità.
  • Nei provvedimenti di convalida del trattenimento dello straniero, la motivazione deve rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice e dar conto, sia pure sinteticamente, delle difese svolte dall'interessato e delle ragioni di adesione alla tesi dell'autorità amministrativa.
  • Una motivazione meramente stereotipata e apodittica non soddisfa il requisito del decreto motivato richiesto per la convalida del trattenimento e comporta nullità del provvedimento.
  • Quando il trattenimento non sia stato validamente prorogato entro i termini di legge, la cassazione può avvenire senza rinvio perché la misura non può più essere legittimamente disposta o prorogata a termine scaduto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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