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Sentenza

Sentenza n. 625/2026 - Napoli, Sezione 5

Per l'esecuzione ed ottemperanza della sentenza definitiva n. 6971/2024 del tribunale ordinario di Napoli sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore dei ricorrenti: SANTORELLI LUISA per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; ARDOLINO FERDINANDO per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; LA MANNA FILOMENA per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; EVANGELISTA ANNA ROSARIA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Giustizia amministrativa202506069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, sul riconoscimento del bonus carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza definitiva n. 6971/2024 del Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante carta elettronica del docente, per le annualità rispettivamente indicate nel titolo giudiziale. Gli importi complessivi dovuti erano pari a 1.500 euro per due ricorrenti, 1.000 euro per una ricorrente e 2.000 euro per una ricorrente. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 21 novembre 2024 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento. I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato che l'azione di ottemperanza era ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che erano rispettati i termini processuali e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione dei buoni elettronici spettanti ai ricorrenti e pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito nel giudicato. Ha imposto all'amministrazione di depositare tempestivamente la prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di inerzia, il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni agli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo di conformarsi al contenuto del giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notifica del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato, nella formulazione vigente, per la notificazione del titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giudiziari.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di attribuire una prestazione o di tenere una determinata condotta.
  • In presenza di un giudicato favorevole e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine assegnato, potendo nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, costituisce presupposto per procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione.
  • La mancanza di uno stanziamento specifico, l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non giustificano l'inerzia nell'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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