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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22544/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce dal procedimento di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il giudice di primo grado aveva omologato l'accordo nonostante il voto negativo espresso da una banca, poi ritenuto invalido perché la cessione del credito alla società cessionaria non sarebbe stata opposta alla procedura per difetto di notifica ex art. 1264 c.c. e per mancata produzione del contratto di cessione. Il tribunale, in sede di reclamo proposto dalla società cessionaria, ha invece ritenuto valido il voto negativo, rilevando che il credito era ricompreso tra quelli indicati nell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB e che tale disciplina speciale rendeva sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza ulteriori formalità. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 11, comma 2, L. n. 3/2012, 45 e 169 l.fall. e 2914 n. 2 c.c., sostenendo che la società cessionaria non fosse legittimata a esprimere voto negativo perché la cessione sarebbe intervenuta dopo il deposito del ricorso e sarebbe inopponibile alla procedura; con il secondo ha denunciato nullità della motivazione per asserita motivazione apparente e per il riferimento ritenuto erroneo a una diversa posizione debitoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario e a legittimarlo all'esercizio del voto nella procedura. Ha inoltre chiarito che il richiamo agli artt. 45 l.fall. e 2914 c.c. era inconferente, perché quelle regole operano con riferimento al fallimento del creditore cedente e ai conflitti tra cessionari o tra cessionari e creditori del cedente, non al caso del fallimento del debitore ceduto. Ha infine ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato chiara e intelligibile, escludendo i vizi radicali che ne determinano la nullità. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    Nelle cessioni in blocco di crediti bancari l'efficacia verso i debitori ceduti deriva dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale; tale pubblicazione è sufficiente a provare la titolarità del credito del cessionario, senza necessità di notifiche individuali o di specifica enumerazione di ciascun credito, purché i rapporti siano identificabili per categorie.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato solo come norma generale sulla cessione del credito, ma ritenuto non dirimente quando operi la disciplina speciale dell'art. 58 TUB; gli adempimenti pubblicitari speciali producono gli effetti dell'art. 1264 c.c.

  • art. 11, comma 2, L. n. 3/2012

    Richiamato nel primo motivo di ricorso per contestare la legittimazione al voto del cessionario nella procedura di sovraindebitamento.

  • art. 45 l.fall.

    Ritenuto inconferente nel caso di specie, perché la sua disciplina riguarda l'opponibilità in ipotesi di fallimento del cedente/debitore e i conflitti tipici della circolazione del credito, non la situazione esaminata.

  • art. 169 l.fall.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso a sostegno della tesi dell'inopponibilità della cessione alla procedura.

  • art. 2914 n. 2 c.c.

    Ritenuto applicabile ai conflitti tra cessionari e creditori del cedente e quindi non pertinente al caso esaminato.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato per affermare che, quando rilevi l'anteriorità del credito ceduto rispetto al fallimento, occorre la prova della data certa anteriore al fallimento.

  • art. 56, comma 2, l.fall.

    Indicato come disposizione che richiede la prova dell'anteriorità della cessione solo ai fini dell'eventuale compensazione.

  • art. 127, ultimo comma, l.fall.

    Indicato come disposizione che richiede la prova dell'anteriorità della cessione ai fini del voto nel concordato fallimentare.

  • art. 115 l.fall.

    Richiamato per affermare che, al di fuori dei casi specificamente previsti, la cessione resta opponibile anche se intervenuta nel corso della procedura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la violazione di legge dedotta con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che la valutazione di fatto sull'idoneità dell'avviso di cessione non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo come parametro sulla motivazione, pur in un contesto processuale diverso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro sulla motivazione sintetica e intelligibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dà atto ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari disciplinate dall'art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario e a legittimarlo all'esercizio dei diritti connessi, quando i crediti siano identificabili senza incertezze.
  • La disciplina speciale dell'art. 58 TUB deroga alle regole generali della cessione del credito: non occorre una notificazione individuale al debitore ceduto per l'efficacia della cessione, se sono stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla norma.
  • Le norme sulla opponibilità della cessione previste dalla legge fallimentare e dall'art. 2914 c.c. rilevano in contesti diversi e, in particolare, quando sia in discussione il fallimento del cedente o i conflitti tra cessionari e creditori del cedente; non sono automaticamente applicabili alla vicenda della cessione di un credito vantato verso un soggetto debitore che partecipi a una procedura di sovraindebitamento.
  • Ai fini del voto in procedure concorsuali o para-concorsuali, la legittimazione del creditore va verificata in base alla titolarità del credito secondo la disciplina applicabile alla cessione; se il credito è validamente ceduto e reso opponibile secondo la norma speciale, il cessionario può esprimere il voto anche tramite il soggetto incaricato di agire in suo nome e per suo conto.
  • La motivazione è nulla solo quando presenti vizi radicali e realmente ostativi alla comprensione della decisione; meri riferimenti imprecisi o marginali non determinano, da soli, la nullità se l'impianto argomentativo complessivo è chiaro e intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamentoCessione del creditoContenzioso tributarioMutuo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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