Sentenza n. 2290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - sezione della Provincia di Bolzano n. 00111/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA di Bolzano che aveva annullato la revoca della patente di guida disposta dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il procedimento trae origine dalla revoca della patente disposta nei confronti di un conducente coinvolto in un sinistro stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il destinatario aveva impugnato la revoca davanti al giudice amministrativo deducendo, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui consente la revoca anche dopo l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, la violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative accessorie, il difetto di motivazione e istruttoria, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e l’erronea individuazione del dies a quo della sanzione. Il TAR aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e accolto il ricorso, ritenendo che l’estinzione del reato per messa alla prova non accertasse la responsabilità penale e non costituisse automaticamente presupposto per la revoca, nonché rilevando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, con il secondo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 186-bis, comma 2-bis, e 224, comma 3, del Codice della strada e dell’art. 168-ter c.p.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla questione preliminare di giurisdizione, riformando la sentenza del TAR e dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La revoca prevista dall’art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada è qualificata come sanzione amministrativa accessoria vincolata e automatica, applicabile al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa. L’amministrazione, pertanto, non esercita un potere autoritativo discrezionale di ponderazione di interessi, ma applica una conseguenza sanzionatoria direttamente prevista dalla legge. La posizione del destinatario è quindi qualificata come diritto soggettivo alla corretta applicazione della disciplina sanzionatoria, non come interesse legittimo. L’incidenza della misura su un titolo abilitativo non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa quando l’atto sia vincolato e sanzionatorio. La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione ordinaria anche in considerazione della disciplina generale sulle sanzioni amministrative stradali e della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Le censure sostanziali sulla legittimità della revoca non sono state esaminate. Il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi di legge. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, Codice della strada
qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale e sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida sia sempre revocata
La disposizione configura una sanzione amministrativa accessoria vincolata, che l’amministrazione deve applicare automaticamente al ricorrere dei presupposti legali.
art. 224, comma 3, Codice della strada
È richiamato nel motivo d’appello e nella sentenza di primo grado, ma il Consiglio di Stato non ne esamina il merito in ragione del difetto di giurisdizione.
art. 116 Codice della strada
È richiamato per evidenziare che la disciplina della patente seleziona i soggetti e i requisiti necessari per l’accesso al titolo, regolando rapporti intersoggettivi tra privato e amministrazione.
art. 120 Codice della strada
Richiamato quale ulteriore ipotesi nella quale la revoca della patente, anche quando comporti una valutazione prefettizia caso per caso, resta devoluta al giudice ordinario perché l’attività amministrativa consiste nella verifica di condizioni legali e circostanze concrete, senza ponderazione discrezionale di interessi.
art. 22 legge n. 689/1981
Richiamato, insieme all’art. 30 della medesima legge, quale disposizione che attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle sanzioni amministrative e il potere di annullare i relativi provvedimenti illegittimi.
art. 30 legge n. 689/1981
Richiamato quale base del potere del giudice ordinario di annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi in materia di sanzioni amministrative.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato per rilevare che l’attività vincolata non esclude in astratto la giurisdizione amministrativa, ma che nel caso concreto non ricorrono criteri idonei ad attrarre la controversia davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato per la medesima considerazione relativa alla possibile cognizione amministrativa su attività vincolata, non applicabile alla controversia in esame.
art. 113, ultimo comma, Cost.
Richiamato quale fondamento del potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi attribuito al giudice ordinario nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- La controversia relativa alla revoca della patente disposta ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la revoca costituisce una sanzione amministrativa accessoria vincolata, applicata automaticamente al ricorrere dei presupposti legali.
- L’incidenza di un provvedimento su un titolo abilitativo non radica di per sé la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se l’amministrazione abbia esercitato un potere discrezionale di ponderazione di interessi oppure si sia limitata ad applicare una conseguenza sanzionatoria prevista direttamente dalla legge.
- Quando la disciplina della patente stabilisce requisiti tassativi e rigidi e l’amministrazione deve soltanto verificarne la ricorrenza nel caso concreto, la posizione del privato ha consistenza di diritto soggettivo e la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria.
- Anche una valutazione amministrativa non meramente automatica, consistente nell’accertamento delle condizioni previste dalla legge e delle circostanze concrete, non integra necessariamente discrezionalità amministrativa in senso proprio se manca una comparazione ponderativa tra interessi pubblici e privati.
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