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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14059/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, inizialmente dal 9 febbraio 2020 al 22 febbraio 2020 e poi prorogato fino al 15 marzo 2020, addetta alle rappresentazioni liriche come prima arpa, era stata licenziata/recessa anticipatamente dalla fondazione datrice il 6 marzo 2020 con efficacia dal 5 marzo 2020, in concomitanza con l’emergenza COVID-19 e con l’annullamento degli spettacoli programmati. La lavoratrice aveva chiesto la declaratoria di nullità del recesso per insussistenza di giusta causa, per frode alla legge e/o per discriminazione indiretta, oltre al pagamento delle retribuzioni non percepite fino alla scadenza del termine e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 28, commi 5 e 7, d.lgs. 150/2011. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo legittima la risoluzione anticipata per impossibilità sopravvenuta e insussistente la discriminazione; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 ss., 1334 e 1372 c.c., sostenendo che l’accordo aziendale del 5 marzo 2020, interpretato correttamente, non consentiva alla fondazione di risolvere anticipatamente i rapporti e si applicava anche ai contratti a termine di breve durata, mentre il recesso non poteva produrre effetti retroattivi al 5 marzo 2020; 2) vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. per l’apparente e contraddittoria motivazione sull’inapplicabilità dell’accordo; 3) violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, degli artt. 20, 21, 47 e 54 della Carta UE, dell’art. 4 TUE e dell’art. 288 TFUE, assumendo una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori a termine di breve durata e chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l’accordo aziendale del 5 marzo 2020, trascritto in ricorso, prevedeva la sospensione delle attività dal 6 al 10 marzo 2020, il mantenimento della retribuzione per il 50% delle ore e ulteriori misure solidaristiche, senza distinguere tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato né escludere i contratti di breve durata; pertanto la fondazione non poteva ritenersi legittimata a risolvere anticipatamente il rapporto in base a quel solo accordo e l’effetto del recesso non poteva comunque retroagire al 5 marzo 2020 ex art. 1334 c.c. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, per rivalutare validità ed efficacia del recesso ante tempus, la configurabilità della giusta causa ex art. 2119 c.c. e il trattamento economico dovuto per il periodo dal 5 al 15 marzo 2020; il secondo motivo è stato assorbito e il terzo considerato inammissibile/assorbito perché prospettato come istanza di rinvio pregiudiziale senza adeguata specificazione delle norme interne ostative.

La decisione

Accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo e non esaminabile/utilmente scrutinabile il terzo; la sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la validità del recesso anticipato, l’eventuale spettanza del trattamento economico per il periodo residuo e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che l’accordo aziendale del 5 marzo 2020 consentisse la risoluzione automatica dei rapporti e ha negato che il recesso potesse produrre effetti retroattivi al 5 marzo 2020. Restano da accertare in sede di rinvio i profili di compatibilità delle ulteriori misure con la scadenza naturale del contratto al 15 marzo 2020 e le conseguenze economiche del recesso, alla luce degli accordi aziendali succedutisi.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della motivazione; il secondo motivo è stato assorbito dal primo accolto.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione dell’accordo aziendale deve partire dal dato letterale; la Corte afferma che il testo dell’accordo non consentiva la facoltà di risoluzione anticipata dei rapporti.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per censurare l’interpretazione dell’accordo aziendale; la Cassazione ritiene che l’interpretazione data dalla Corte d’appello fosse contraria al testo e alla logica dell’accordo.

  • art. 1334 c.c.

    L’atto unilaterale recettizio produce effetto solo quando giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario; non può quindi operare retroattivamente al 5 marzo 2020.

  • art. 1372 c.c.

    L’accordo collettivo aziendale ha forza vincolante tra le parti che lo hanno sottoscritto e non poteva essere unilateralmente superato dal datore di lavoro.

  • art. 1256 c.c.

    La Corte esclude che la fattispecie fosse correttamente sussumibile nella impossibilità sopravvenuta estintiva del rapporto, come ritenuto in appello.

  • art. 2119 c.c.

    Il recesso ante tempus rispetto a un termine finale richiede una giusta causa; la pandemia, per come gestita nella vicenda concreta, non è stata ritenuta di per sé idonea a giustificare l’estinzione automatica del rapporto.

  • art. 132 c.p.c.

    Il motivo sulla motivazione apparente è dichiarato assorbito dopo l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 28, co. 5 e 7, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato dalla lavoratrice per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in ipotesi di discriminazione.

  • clausola 4 direttiva 1999/70/CE

    Invocata per sostenere la discriminazione dei lavoratori a termine; la Corte non esamina nel merito la questione perché il motivo è costruito in modo inidoneo e comunque assorbito.

  • artt. 20, 21, 47 e 54 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamati dalla ricorrente per la censura di discriminazione indiretta e per la richiesta di tutela giurisdizionale effettiva in ambito UE.

  • art. 4 TUE

    Invocato insieme alle altre fonti eurounitarie a supporto della censura di discriminazione.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti eurounitarie asseritamente violate.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato come base dell’istanza di rinvio pregiudiziale, ritenuta inammissibile nel caso concreto per difetto di specificazione delle norme interne ostative.

Massime di principio

  • Un accordo aziendale che disciplini una fase emergenziale e preveda misure di sospensione e mantenimento parziale della retribuzione deve essere interpretato secondo il testo e la comune intenzione delle parti: se non contempla espressamente la risoluzione dei rapporti, non può essere letto come autorizzazione al recesso anticipato.
  • L’effetto di un recesso datoriale, quale atto unilaterale recettizio, si produce solo quando l’atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario; non è ammissibile attribuirgli effetto retroattivo anteriore alla sua comunicazione.
  • Il recesso ante tempus da un contratto a termine richiede una giustificazione specifica e non può essere automaticamente ricondotto alla mera emergenza o all’impossibilità sopravvenuta, se gli accordi negoziali successivi dimostrano la volontà di mantenere in vita i rapporti e di regolarne la sospensione.
  • Quando un accordo collettivo o aziendale non distingue tra categorie di lavoratori, la sua applicazione non può essere limitata solo in base alla prossimità della scadenza naturale del contratto, salvo un chiaro dato testuale o una oggettiva incompatibilità.
  • Le censure in materia eurounitaria e di discriminazione devono essere formulate indicando in modo specifico le norme interne che si assumono incompatibili; altrimenti la doglianza rischia di risolversi in una richiesta di rinvio pregiudiziale priva di autonoma decisività.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicatoImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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