Cassazione Penale, Sentenza n. 31533/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato, destinatario di un cumulo pene pari ad anni due e mesi undici di reclusione, aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata o comunque nel contesto della valutazione dell'istanza, la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. e aveva rigettato l'affidamento in prova ritenendo non credibile il progetto trattamentale, perché l'unico elemento positivo prospettato era un impiego ritenuto evanescente: il giudice aveva valorizzato la relazione U.E.P.E. e aveva concluso che mancassero concreti indici di evoluzione positiva della personalità e una prognosi favorevole. Con il ricorso per cassazione, l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in tre punti: 1) il tribunale avrebbe omesso di considerare che l'istante era già in affidamento in prova al momento della domanda, negando di fatto la prosecuzione del beneficio senza individuare sopravvenienze ostative e riducendo indebitamente la valutazione al solo dato lavorativo; 2) il giudice non avrebbe attivato i poteri istruttori officiosi per acquisire ulteriori informazioni utili alla verifica di un programma trattamentale; 3) la domanda di detenzione domiciliare sarebbe stata dichiarata inammissibile solo per il residuo pena superiore alla soglia del comma 1-bis dell'art. 47-ter ord. pen., senza considerare l'eventuale accesso alla detenzione domiciliare prevista dal comma 1 per determinate categorie soggettive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti della censura relativa alla mancata adeguata esplorazione della prospettiva lavorativa e della conseguente prognosi trattamentale. Ha osservato che era incontestato l'inaccesso alla detenzione domiciliare generica di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. per il residuo pena, e che le doglianze difensive si concentravano essenzialmente sul diniego dell'affidamento in prova fondato sulla ritenuta evanescenza dell'impegno lavorativo. Poiché il condannato aveva documentato un'assunzione a tempo indeterminato dal 20 novembre 2025 come addetto ai servizi di pulizia presso l'impresa individuale della compagna, attività che risultava coerente con l'oggetto sociale prevalente dell'impresa, la Corte ha ritenuto che tale dato non fosse stato adeguatamente approfondito dal giudice di merito. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
la detenzione domiciliare generica non era accessibile al richiedente per il residuo pena da espiare
art. 47-ter, comma 1, ord. pen.
andava comunque verificata l'eventuale accessibilità della detenzione domiciliare per le categorie soggettive previste dalla norma
affidamento in prova al servizio sociale
la misura richiede una prognosi favorevole e un progetto trattamentale concreto, da valutare alla luce di elementi complessivi e non del solo dato lavorativo
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la valutazione sulla concedibilità dell'affidamento in prova deve fondarsi su un apprezzamento complessivo della personalità del condannato e del progetto di recupero, non potendo essere ridotta a un singolo elemento isolato, quale la sola prospettiva lavorativa, se altri dati documentali depongono in senso favorevole.
- Quando il condannato deduce e documenta un rapporto di lavoro stabile e attuale, il giudice di merito deve verificare in modo concreto l'effettività di tale prospettiva e motivare specificamente le ragioni per cui la ritenga inattendibile o insufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare deve confrontarsi con tutte le possibili basi normative astrattamente pertinenti, incluse le ipotesi speciali previste dall'art. 47-ter ord. pen., se dedotte o emergenti dagli atti.
- Se il provvedimento impugnato non ha adeguatamente esplorato elementi decisivi ai fini della prognosi trattamentale, la decisione va annullata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame completo e motivato.
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