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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25039/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per violenza privata, con fatto ascritto al 18 novembre 2017. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 6 dicembre 2023, lo aveva assolto. In appello il pubblico ministero aveva impugnato la decisione, ma la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 2563 del 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello rilevando che il reato era nel frattempo estinto per prescrizione. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme sulla prescrizione: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente calcolato il termine, perché il reato ricade nel regime della legge n. 103 del 2017; andavano conteggiati i periodi di sospensione del processo per astensione dei difensori, pari complessivamente a 11 mesi e 4 giorni, con conseguente maturazione della prescrizione al 22 aprile 2026 e non al 18 maggio 2025. Il difensore ha replicato sostenendo che il calcolo del Procuratore generale era selettivo e peggiorativo, non considerando correttamente il regime temporale applicabile e i limiti massimi di sospensione, sicché la Corte d'appello aveva correttamente fissato il termine finale al 18 maggio 2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il reato di violenza privata, commesso il 18 novembre 2017, sia soggetto alla disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Ha ricostruito il termine base di sei anni, aumentato di un quarto per gli atti interruttivi, nonché le sospensioni del corso della prescrizione per complessivi 11 mesi e 4 giorni, e ha concluso che la Corte d'appello aveva correttamente rilevato l'intervenuta prescrizione. Ne ha tratto la conseguenza che il ricorso del Procuratore generale era inammissibile per difetto di specifico interesse ad impugnare, poiché mancava un pregiudizio concreto eliminabile con l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La fattispecie di violenza privata è il reato per cui si procede; la Corte lo considera commesso il 18 novembre 2017 e soggetto alla disciplina della prescrizione applicabile ratione temporis.

  • legge n. 103 del 2017

    Viene qualificata come disciplina applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; per tali fatti il termine di prescrizione è di sei anni, aumentabile di un quarto in presenza di atti interruttivi, con il limite massimo di sette anni e sei mesi.

  • art. 159 c.p.

    La Corte richiama la disciplina della sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019.

  • art. 160 c.p.

    È richiamato per affermare che, in assenza di ulteriori atti interruttivi tassativamente previsti da tale norma, la prescrizione è maturata nel corso del giudizio di appello.

  • legge n. 134 del 2021

    È richiamata nel passaggio in cui la Corte cita la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2026 sulla disciplina della prescrizione e della sospensione del corso della prescrizione.

  • legge n. 3 del 2019

    È richiamata, insieme alla legge n. 134 del 2021, nel riferimento alla decisione della Corte costituzionale n. 38 del 2026 sulla disciplina della prescrizione.

  • sentenza Corte cost. n. 38 del 2026

    È citata per confermare la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sul combinato disposto richiamato e per ribadire l'interpretazione secondo cui la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo della legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo indicato.

  • art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.

    È richiamato per la disciplina della sospensione della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, applicabile ratione temporis al reato oggetto del processo.

  • art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2021

    È menzionato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte costituzionale n. 38 del 2026.

  • art. 1, comma 2, legge n. 3 del 2019

    È menzionato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte costituzionale n. 38 del 2026.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi il regime della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con termine base di sei anni e aumento di un quarto in caso di atti interruttivi, entro il limite massimo di sette anni e sei mesi.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere computati anche i periodi di sospensione del corso della prescrizione determinati da cause processuali riconducibili al regime applicabile ratione temporis, fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla disciplina vigente al momento del fatto.
  • La presenza di una sentenza assolutoria di primo grado non fa automaticamente operare l'ulteriore periodo di sospensione collegato al diverso schema normativo richiamato, quando la disciplina applicabile al fatto sia quella della legge n. 103 del 2017.
  • Il ricorso per cassazione del pubblico ministero è inammissibile quando difetta uno specifico interesse ad impugnare: non basta la sola esigenza astratta di corretta applicazione della legge, ma occorre un pregiudizio concreto e attuale eliminabile con l'annullamento della decisione impugnata.
  • Quando la prescrizione è già maturata correttamente secondo la disciplina applicabile, l'impugnazione che miri solo a contestare il relativo calcolo senza prospettare un concreto vantaggio processuale è priva dell'interesse necessario e va dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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