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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202511625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 24 giugno 2025 un'istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha chiesto che fosse ordinata l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha accertato che l'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone all'autorità competente di provvedere entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa e che tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha chiarito che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha ordinato al Ministero di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi svolto all'estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel definire l'attività dovuta, il giudice ha richiamato l'obbligo di valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l'eventuale equipollenza del titolo e, se necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate. In caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine principale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice amministrativo, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere l'intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Individua il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero; la sua scadenza senza provvedimento determina il silenzio-inadempimento.

  • d.lgs. 15/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate nell'ambito della valutazione dell'equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Rileva ai fini della denominazione del Ministero dell'Istruzione, divenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Il procedimento di riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea deve essere concluso dall'autorità competente entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale acquisita all'estero, l'amministrazione deve valutare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
  • L'autorità competente deve verificare l'equipollenza della formazione conseguita in altro Stato membro e, ove emergano differenze rilevanti, può disporre soltanto misure compensative opportune e proporzionate.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, assegnandogli un termine ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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